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NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2018:

NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2018:

IN BREVE

  • Diritto camerale annuale 2018
  • In scadenza gli acconti IMU e TASI
  • Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Popolazioni Centro Italia colpite dal sisma: slitta il termine per la ripresa della riscossione
  • Iperammortamento anche per i distributori automatici
  • Ecobonus: dall’Agenzia Entrate i chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta
  • Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille
  • Niente studi di settore per le aziende in crisi
  • Crediti d’imposta per il cinema: la disciplina attuativa
  • Dichiarazioni: pronti i software di compilazione e di controllo del 770/2018

 

APPROFONDIMENTI

  • L’importo del Diritto camerale 2018
  • Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

 

 

 

IN BREVE

SOCIETÀ

Diritto camerale annuale 2018

Il D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato).

È inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

In scadenza gli acconti IMU e TASI

Il 18 giugno (il 16 cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

 

 

IVA

Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Popolazioni Centro Italia colpite dal sisma: slitta il termine per la ripresa della riscossione

D.L. 29 maggio 2018, n. 55

Con il D.L. 29 maggio 2018, n. 55, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale è già in vigore, è stata disposta la proroga e la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, la sospensione del pagamento del canone Rai e la sospensione del pagamento delle utenze, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

In particolare, il provvedimento ha stabilito:

  • la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole con decorrenza dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018; contestualmente viene prevista la rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo, invece delle 24 rate previste;
  • la proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione, posticipando la data di inizio del rimborso dal mese di maggio 2018 al 31 gennaio 2019; prevista inoltre la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione a 60 mesi rispetto ai 24 mesi attuali;
  • la proroga al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti, emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
  • la sospensione del pagamento del canone Rai fino al 31 dicembre 2020 e la ripresa della riscossione dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi e con possibilità di rateizzazione fino a 24 rate mensili di pari importo;
  • la proroga al 1° gennaio 2019 della sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati.

 

 

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento anche per i distributori automatici

Mise, Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, ha reso noto che l’agevolazione fiscale dell’iperammortamento al 250% è applicabile anche ai distributori automatici (o vending machine) assimilandoli ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, elencati al punto 12 del primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale “Impresa 4.0”.

La nuova agevolazione fiscale è estesa sia ai distributori automatici “di prodotti finiti” come bevande fredde e snack (e anche di prodotti non alimentari), sia a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, come caffè, cappuccini, tè e altre bevande calde.

Il Ministero precisa che i distributori automatici, per poter godere dei benefici dell’iperammortamento devono soddisfare il requisito dell’interconnessione, ovvero “devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso, ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti, e in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica”.

Si ricorda infine che i distributori automatici devono essere a norma con la nuova legislazione fiscale che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi delle vending machine all’Agenzia Entrate.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus: dall’Agenzia Entrate i chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta

Agenzia Entrate, Circolare 18 maggio 2018, n. 11/E

A seguito alle modifiche normative introdotte dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in tema di Ecobonus, ossia il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico.

Il documento indica, in particolare, il numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, precisando che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto e che il credito può essere ceduto sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.

Viene inoltro specificato che il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese.

 

 

ENTI NO PROFIT

Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 25 maggio 2018

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia Entrate gli elenchi definitivi degli enti iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef per l’anno 2018.

Sono state inoltre pubblicate le liste degli iscritti permanenti al 5 per mille, che non hanno l’obbligo di presentare ogni anno la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Gli enti in corsa per il 5 per mille 2018 diventano così circa 60mila, 2mila in più rispetto al 2017.

Per i nuovi iscritti la prossima scadenza è fissata al 2 luglio, data in cui i legali rappresentanti degli enti del volontariato inseriti negli elenchi definitivi dovranno presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione al contributo, ed i rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva alla struttura del Coni competente per territorio.

 

 

ACCERTAMENTO

Niente studi di settore per le aziende in crisi

Corte di Cassazione, Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273, ha sancito il principio secondo cui è legittima la disapplicazione degli studi di settore alle imprese in crisi economica.

In particolare, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto nullo l’atto di accertamento induttivo nei confronti di un artigiano edile in quanto la motivazione della pretesa tributaria non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dagli standard in sé considerati, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello studio di settore e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente.

La comprovata crisi economica che ha interessato il settore edile costituisce secondo la Corte fatto decisivo alla dimostrazione del conseguimento dei minori ricavi rispetto agli studi di settore.

 

 

AGEVOLAZIONI

Crediti d’imposta per il cinema: la disciplina attuativa

D.M. 15 marzo 2018; D.M. 15 marzo 2018

Con due distinti decreti, entrambi datati 15 marzo 2018, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) ha definito la disciplina attuativa dei crediti d’imposta previsti dalla legge n. 220/2016 nell’ambito del settore cinematografico e audiovisivo.

La nuova legge sul cinema (legge n. 220/2016) ha riordinato il quadro normativo del settore cinematografico e audiovisivo nazionale, con particolare riferimento alle tipologie di interventi attraverso cui lo Stato contribuisce allo sviluppo e alla crescita del comparto.

Il legislatore, in particolare, ha introdotto i seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per le imprese di produzione (art. 15);
  • credito d’imposta per le imprese di distribuzione (art. 16);
  • credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17);
  • credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18);
  • credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19);
  • credito d’imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20).

Con i sopra citati decreti il Mibact ha fissato, per ciascuna delle tipologie di tax credit, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Al di là delle specifiche disposizioni che riguardano le diverse tipologie, tutti i crediti in esame:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese;
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento);
  • possono essere ceduti a intermediari bancari (incluso l’Istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale;
  • sono indicati, anche con riferimento all’eventuale cessionario, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento sia in quella relativa al periodo d’imposta in cui sono utilizzati, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni: pronti i software di compilazione e di controllo del 770/2018

L’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito i software di compilazione e di controllo del modello 770/2018, utili ai sostituti d’imposta per la predisposizione della dichiarazione.

Il primo, in particolare, consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2018 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente mentre il secondo permette di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

L’importo del Diritto camerale 2018

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,
  • del 40%, per l’anno 2016, e
  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

 

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono i seguenti:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero  
Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a euro 100,00.

 

 

IVA

Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L’obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell’operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l’incasso all’emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

 

L’Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di operazioni con l’estero, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

L’esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall’estero. Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 giugno 2018

(il 16 cade di sabato)

IMU e TASI Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente Proprietari/titolari di diritti reali su immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli) ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

 

Possessore/utilizzatore dell’immobile.

Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche

Società di persone

 

Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRES Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Società di capitali Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRAP Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018).   Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

Diritto camerale Versamento diritto annuale 2018. Società di persone

Società di capitali

Mod. F24

 

 

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