Informiamo che è stata definitivamente approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la “Legge di stabilità 2015” (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014). Di seguito sintetizziamo le principali misure di interesse per la categoria.
Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap (art. 1, commi da 20 a 25)
Per i soggetti Irap viene prevista la deduzione integrale, ai fini dell’imposta, del costo del lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Contestualmente alla deduzione del costo del lavoro, il comma 22 ripristina la precedente aliquota del 3,9%, in luogo di quella fissata al 3,5%, a partire dal periodo d’imposta 2014.
L’aumento delle aliquote ha effetto già dall’esercizio in corso, mentre la nuova deduzione del costo del lavoro avrà effetto a partire dall’esercizio 2015.
Per le imprese senza dipendenti viene previsto un credito d’imposta del 10% da utilizzare in compensazione. Non è stata invece approvata la proposta di rendere deducibile dalla base imponibile Irap anche il costo del lavoro relativo ai contratti stagionali.
Tfr in busta paga (art. 1, commi da 26 a 34)
Per i periodi di paga 1 gennaio 2015 – 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti, possono chiedere di percepire la quota maturanda di Tfr mensilmente in busta paga, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare.
La scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro (esclusi i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o in crisi).
Tale retribuzione integrativa, al netto del contributo dello 0,20% per il fondo di garanzia Inps, è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un Fondo costituito presso l’Inps, e da garanzia dello Stato, di ultima istanza.
Per accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente chiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per
ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una banca o gli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro, da stipulare fra il Ministero del lavoro, il
Ministero dell’economia e delle finanze e l’Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota
del Tfr.
Le modalità attuative del Tfr in busta paga saranno disciplinate mediante dpcm da emanare entro gennaio 2015.
Ecobonus (art. 1, comma 47)
Viene confermato per tutto il 2015 il cosiddetto “ecobonus” per chi effettua interventi in materia di efficienza energetica. E’ stata lasciata invariata anche la percentuale di agevolazione fiscale pari al 65% della spesa.
Imu-Tasi 2015 (art. 1, comma 679)
Vengono confermate per il 2015 le aliquote Tasi vigenti nel 2014. Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali l’aliquota massima Imu + Tasi rimane fissata al 11,4 per mille.
Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato (art.1, commi 118, 121 e 122)
Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto tempo indeterminato decorrenti dall’1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi. L’ agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 8.060 euro annui.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo. I premi Inail sono comunque dovuti.
Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nel periodo da ottobre a dicembre 2014 avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto).
L’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote oggi previste. A decorrere dall’1.1.2015 sono soppresse le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi (L.407/90).
Il testo integrale della legge sopra richiamata è disponibile presso gli uffici dell’Associazione nonché nell’area riservata del sito www.federalberghiroma.it.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Tommaso Tanzilli
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