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MANOVRA D’ESTATE
“Decreto Dignità”: il punto sulle novità fiscali
D.L. 12 luglio 2018, n. 87
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 – rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e noto come “Decreto Dignità” – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio scorso. Entrato in vigore il 14 luglio, dovrà essere convertito in legge (con eventuali modifiche) entro i 60 giorni successivi.
Tra le novità fiscali di maggior rilievo segnaliamo:
- l’introduzione del requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati;
- la modifica della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- l’introduzione di nuovi limiti alla delocalizzazione nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato;
- la modifica del “redditometro”;
- la proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa ai dati del terzo trimestre 2018;
- l’esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment”) per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973;
- l’abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).
Ricordiamo che la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti era invece stata inserita in un precedente decreto legge (D.L. 28 giugno 2018, n. 79).
Iper-ammortamenti: recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni
Il Decreto Dignità ha introdotto il requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati.
In particolare:
- l’iper-ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 232/2016 (prorogato dalla legge n. 205/2017) spetta, per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, solo a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale;
- se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si dovrà procedere al recupero dell’iper-ammortamento mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si applica il recupero in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall’art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo
Non sono più ammissibili, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3, comma 6, lett. d), del D.L. n. 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR.
La limitazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2018, per i soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Rinvio dello spesometro trimestrale 2018
Il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) del terzo trimestre 2018 viene posticipato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale (la stragrande maggioranza), restano confermati i precedenti termini di invio:
- 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica) per i dati del primo semestre 2018;
- 28 febbraio 2019 per i dati del secondo semestre 2018.
Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale
Sono esonerate dal meccanismo dello split payment le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018.
PROCESSO TRIBUTARIO, RISCOSSIONE E VERSAMENTI, ACCERTAMENTO
Sospensione feriale dei termini nel contenzioso e nell’accertamento
La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto.
La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.
Dal 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Conservazione delle fatture elettroniche ricevute dal 1° luglio 2018
Dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018 per alcune categorie/operazioni (per esempio subappaltatori e subcontraenti fino al 1° livello nella filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.) deriva, sul fronte «ciclo passivo», l’obbligo per il cessionario o committente di ricezione di tali fatture in formato elettronico e la necessità di effettuarne la conservazione sostitutiva.
L’Agenzia Entrate, in occasione di un Videoforum con la stampa specializzata ha chiarito che:
- l’art. 23 bis del Cad (Codice dell’amministrazione digitale), al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”;
- e pertanto, l’operatore potrà decidere di portare in conservazione “elettronica” anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.
Le fatture elettroniche ricevute da parte di soggetti (emittenti) che, per loro decisione e senza alcun vincolo di legge, avessero deciso di adottare la fatturazione elettronica prima del 1° gennaio 2019, potranno invece essere “materializzate” dal destinatario e quindi trasformate in modalità leggibile e stampate su carta, per poterle poi trattare ed archiviare al pari di tutte le altre fatture di acquisto.
AGEVOLAZIONI
Utilizzo in F24 dei crediti “Ecobonus” e “Sismabonus”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E
Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 108577 e n. 108572 dell’8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione per la cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
In considerazione del fatto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque (Sismabonus) o dieci quote (Ecobonus) annuali di pari importo, gli stessi provvedimenti prevedono che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote, che sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018 sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6890” – Ecobonus
- “6891” – Sismabonus.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”.
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità: definite le regole sugli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari
D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90
Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, dovranno presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria).
Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata in modo separato.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Quotazione PMI: credito d’imposta per consulenze relative alla quotazione
Con il D.M. 23 aprile 2018, pubblicato nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, sono state definite le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
In particolare, le PMI che:
- sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda,
- operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli,
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea,
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero,
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento di esenzione,
possono beneficiare di un credito d’imposta, per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE.
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di consulenza prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tra gli altri sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività:
- implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investmentcase, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti a decorrere dall’1 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
L’istanza dev’essere presentata in via telematica nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
NUOVE LEGGI
In Gazzetta il decreto “Milleproroghe 2018”
D.L. 25 luglio 2018, n. 91
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, c.d. decreto “Milleproroghe 2018”, che stabilisce la “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Il Decreto, che è in vigore dal 26 luglio 2018, interviene in materia di enti territoriali, giustizia, ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione e università, cultura, salute, eventi sismici, sport, banche popolari e gruppi bancari cooperativi.
Il provvedimento, che non prevede novità di particolare interesse in ambito fiscale, dispone:
- la conferma del “bonus cultura” di 500 euro, previsto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), anche per i neo-maggiorenni che compiono i 18 anni nel 2018;
- il rinvio al 2019 per la sperimentazione dell’Isee precompilato o dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), predisposta dall’Inps in collaborazione con l’Agenzia delle entrate con i dati già definiti del contribuente;
- proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l’adeguamento delle banche popolari alle norme contenute nel Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
PROCEDURE CONCORSUALI
Pagamento parziale dell’IVA ammesso nella procedura di concordato preventivo
Agenzia delle Entrate, Circolare 23 luglio 2018, n. 16
Con Circolare 23 luglio 2018, n. 16, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi disciplinati dall’art. 182-ter della legge fallimentare, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017.
In particolare l’Agenzia ha precisato che è possibile anche il falcidio dell’IVA nella procedura di concordato preventivo purché:
- la soddisfazione del credito IVA non risulti inferiore a quella che sarebbe realizzabile dalla liquidazione dei beni sui quali grava il diritto di prelazione;
- venga rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione, così da non alterare la “par condicio creditorum”.
L’Agenzia precisa anche che un pagamento parziale del credito IVA, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA.
ACCERTAMENTO
Controlli della Guardia di Finanza sui lavoratori autonomi
Con la Circolare 97540/2018, diramata il 24 luglio scorso, la Guardia di Finanza ha definito le linee guida che i vari comandi regionali dovranno osservare per accertare “manifestazioni di illegalità economico finanziaria” nel settore dei lavoratori autonomi.
La Guardia di Finanza ha individuato una platea iniziale di 1.790 lavoratori autonomi che “nel periodo 2013-2016 hanno omesso di presentare le prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per almeno un’annualità, in cui hanno percepito compensi per un importo superiore a 50mila euro certificato dai propri sostituti di imposta”.
In base a una seconda scrematura, sono stati individuati 775 lavoratori autonomi a rischio evasione, il cui numero si è ridotto a 50 in seguito a controlli volti a ricostruire la situazione patrimoniale dei professionisti.
IRPEF
Ecobonus, in fase di sperimentazione il sito Enea per la trasmissione dei dati degli interventi edilizi
Con un avviso pubblicato sul proprio sito internet (http://www.acs.enea.it/), l’Enea ha comunicato che è in fase di test un nuovo sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/1986). Terminata la fase di realizzazione, il sito sarà messo in linea.
Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad Enea dei dati, per gli interventi già ultimati, decorrerà dalla data di apertura del sito.
APPROFONDIMENTI |
PROCESSO TRIBUTARIO, RISCOSSIONE E VERSAMENTI, ACCERTAMENTO
La sospensione feriale dei termini
Contenzioso tributario
La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.
Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.
In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:
- è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;
- sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;
- sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.
La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.
Versamenti
I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Accertamento
Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.
La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.
AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta pubblicità
Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Ricordiamo in sintesi le regole per accedere all’agevolazione:
- Beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.
- Investimenti agevolabili: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;
- Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
- Limiti: il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
- Procedura: per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente.
PRINCIPALI SCADENZE |
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 20 agosto 2018 | IRPEF e addizionali | Versamento, con maggiorazione 0,40%, dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP 2018 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi). | Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.
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Mod. F 24 |
Lunedì 20 agosto 2018 | IRES | Versamento, con maggiorazione 0,40%, dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). | Soggetti IRES | Mod. F 24 |
Lunedì 20 agosto 2018 | IRAP | Versamento, con maggiorazione 0,40%, dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi). | Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. | Mod. F 24 |
Lunedì 20 agosto 2018 | Diritto camerale | Versamento, con maggiorazione 0,40%, diritto annuale 2018. | Imprese,
Società di capitali, Società di persone. |
Mod. F 24 on line |
Lunedì 20 agosto 2018 | INPS | Versamento, con maggiorazione 0,40%:
· Artigiani e Commercianti contributi IVS – saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale; · Gestione Separata INPS Professionisti – saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente. |
Artigiani e Commercianti,
Iscritti alla Gestione separata Inps |
Mod. F 24 on line |
Link Social, Informazioni e Ricerca
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