IN BREVE |
· Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA in scadenza al 17 settembre 2018
· Scade il 1° ottobre 2018 il termine per l’invio dello spesometro · Convertito in legge il Decreto Dignità · Scadenza al 30 settembre per il rimborso dell’Iva assolta in altri Paesi UE · Al via dal 29 ottobre le regole sul blocco delle compensazioni · Nuovo registro dei Compro Oro · Dal 1° settembre fattura elettronica per il “Tax Free Shopping” · L’Agenzia Entrate allerta i contribuenti: false mail su rimborso canone RAI · Interpelli: dal 1° settembre l’Agenzia Entrate mette online le risposte ai cittadini · Con il Geoportale dell’Agenzia Entrate 300mila mappe catastali consultabili online
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APPROFONDIMENTI |
· Comunicazione liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2018, incertezza sulla scadenza
· Le novità fiscali del Decreto Dignità · Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE
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PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE |
IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 17 settembre 2018
Risulta ancora incerto se il termine per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018 sia fissato al 17 settembre o al 1° ottobre 2018.
Lo scadenzario presente sul sito dell’Agenzia Entrate indica la data del 17 settembre ma la norma di legge lega inseparabilmente la scadenza della LI.PE. a quella dello spesometro, scadente al 30 settembre, che quest’anno cade di domenica, e viene quindi rinviato al 1° ottobre 2018.
Diverse associazioni di categoria hanno chiesto chiarezza sul termine, e in particolare di precisare se la differenza di data è riconducibile ad un refuso delle Entrate o una scadenza da rispettare.
In attesa di chiarimenti, per ragioni prudenziali, potrebbe essere opportuno rispettare il termine del 17 settembre.
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IVA, ADEMPIMENTI
Scade il 1° ottobre 2018 il termine per l’invio dello spesometro
Scade il 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) il termine per l’invio della comunicazione dei dati fattura (il cosiddetto “spesometro”).
Entro tale data dovranno essere inviati i dati relativi al primo semestre 2018, per i contribuenti che non hanno provveduto all’invio trimestrale, ed i dati relativi al secondo trimestre 2018, per i contribuenti che hanno optato per l’invio trimestrale.
Si ricorda che, per effetto del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto “Decreto Dignità”), convertito in legge il 9 agosto 2018, lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 (insieme a quello relativo al quarto trimestre) potrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 28 febbraio 2019.
MANOVRA D’ESTATE
Convertito in legge il Decreto Dignità
D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 96
L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.
In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.
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IVA, RIMBORSI
Scadenza al 30 settembre per il rimborso dell’Iva assolta in altri Paesi UE
Scadrà il prossimo 30 settembre 2018 (domenica) il termine per l’invio telematico delle istanze di rimborso all’Agenzia Entrate (tramite Entratel o Fisconline) per chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero, nel corso del 2017, su acquisti di prodotti e servizi.
È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.
Nonostante la scadenza cada di domenica, l’Agenzia Entrate l’ha confermata al 30 settembre, senza disporre il rinvio al primo giorno feriale successivo.
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Al via dal 29 ottobre le regole sul blocco delle compensazioni
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2018 n. 195385
La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha introdotto la possibilità, per l’Agenzia Entrate, di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l’esecuzione di modelli F24 recanti compensazioni, al verificarsi di determinati profili di rischio.
A seguito di controllo, se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento in compensazione è eseguito, così come avviene alla scadenza dei 30 giorni dalla presentazione del modello.
In caso contrario la delega viene respinta e i versamenti/compensazioni si considerano non effettuati e dovranno essere ravveduti con le relative sanzioni per tardivo/omesso versamento.
In data 28 agosto è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate, il provvedimento n. 195385/2018, con cui sono state rese note le disposizioni attuative della norma che saranno efficaci a partire dal 29 ottobre 2018.
I criteri selettivi per il potenziale blocco riguardano la tipologia di debito pagato, la tipologia di credito utilizzato, la coerenza dei dati indicati, i dati presenti in anagrafica tributaria, analoghe compensazioni effettuate in precedenza, il pagamento di debiti iscritti a ruolo.
ADEMPIMENTI
Nuovo registro dei Compro Oro
È operativo dal 3 settembre 2018 il nuovo registro dei Compro Oro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, entrato in vigore il 5 luglio 2017, aveva previsto delle nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro. Una delle novità è appunto rappresentata dall’obbligo di iscrizione in tale registro.
La domanda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 ottobre 2018.
I soggetti interessati sono tenuti a richiedere l’iscrizione al registro con apposita istanza, inviata telematicamente all’OAM, alla quale devono essere allegate, oltre che la copia dei documenti di identificazione dell’operatore (per le persone giuridiche, del legale rappresentante), anche l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che provi la validità della licenza e copia del versamento del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
IVA, ADEMPIMENTI
Dal 1° settembre fattura elettronica per il “Tax Free Shopping”
È in vigore dal 1° settembre 2018 l’obbligo di emissione di fattura elettronica nell’ambito delle operazioni “Tax Free Shopping”.
Chi desidera usufruire dello sgravio o del rimborso IVA deve assicurarsi che la vendita sia documentata da fattura emessa in formato elettronico XML.
Si ricorda che il regime è ammesso a condizione che l’operazione sia di valore superiore a 154,94 euro (IVA compresa), che i beni acquistati siano destinati ad uso personale e che vengano trasportati al di fuori dell’UE entro il terzo mese successivo all’acquisto.
Il sistema “Otello 2.0” consente di trasmettere la fattura “Tax Free”, richiedere l’apposizione del visto digitale e comunicare l’avvenuta apposizione del visto presso un altro Stato membro.
RAPPORTO FISCO- CONTRIBUENTE
L’Agenzia Entrate allerta i contribuenti: false mail su rimborso canone RAI
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 21 agosto 2018
L’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 21 agosto, mette in guardia i contribuenti su nuovi tentativi di phishing effettuati tramite l’invio di false mail con oggetto “Re: Rimborso Rai – A8005W”.
Le segnalazioni relative a questo tentativo di truffa a discapito dei cittadini si riferiscono a false e-mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia, ma che in realtà sono inviate da un indirizzo contraffatto.
Il contenuto del messaggio parla del riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).
Si raccomanda ai contribuenti di cestinare immediatamente i suddetti messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.
RAPPORTO FISCO- CONTRIBUENTE
Interpelli: dal 1° settembre l’Agenzia Entrate mette online le risposte ai cittadini
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2018 n. 185630/2018
Con il Provvedimento n. 185630/2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che prosegue l’operazione trasparenza con la pubblicazione online delle risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini.
A decorrere dal 1° settembre 2018 le risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini all’Agenzia Entrate saranno pubblicate online. I nuovi orientamenti diventeranno prassi.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i chiarimenti alle istanze di interpello e consulenza giuridica contengano interpretazioni nuove, modifichino gli orientamenti adottati in precedenti documenti o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di risoluzione, diventando così prassi.
In tal caso, la pubblicazione avverrà sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate che nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.
Per le restanti istanze di interpello, la pubblicazione avverrà invece su una sezione dedicata del portale dell’Agenzia.
Come sempre, in ogni caso, sarà fornita la pubblicazione dei soli principi di diritto espressi nella risposta, tutelando così la privacy del contribuente.
CATASTO
Con il Geoportale dell’Agenzia Entrate 300mila mappe catastali consultabili online
L’Agenzia Entrate ha reso noto che tramite il proprio Geoportale Cartografico Catastale è possibile, per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese, la consultazione online della cartografia catastale.
Il servizio, che copre l’intero territorio nazionale, permette la libera consultazione di ben 300.000 mappe catastali con 85 milioni di particelle, tenute costantemente aggiornate, in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.
Il portale consente solo la ricerca e la visualizzazione delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni. Per le informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto dei Terreni e del Catasto dei Fabbricati sono infatti disponibili i seguenti servizi:
- Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali)
- Visura catastale telematica (a pagamento).
APPROFONDIMENTI |
IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2018,
incertezza sulla scadenza
Risulta ancora incerto se il termine per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018 sia fissato al 17 settembre o al 1° ottobre 2018.
Lo scadenzario presente sul sito dell’Agenzia Entrate indica la data del 17 settembre ma la norma di legge lega inseparabilmente la scadenza della LI.PE. a quella dello spesometro, scadente al 30 settembre, che quest’anno cade di domenica, e viene quindi rinviato al 1° ottobre 2018.
Diverse associazioni di categoria hanno chiesto chiarezza sul termine, e in particolare di precisare se la differenza di data è riconducibile ad un refuso delle Entrate o una scadenza da rispettare.
In attesa di chiarimenti, per ragioni prudenziali, potrebbe essere opportuno rispettare il termine del 17 settembre.
Si ricorda che la Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp18 che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
L’applicazione, mediante una serie di domande, determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate .
MANOVRA D’ESTATE
Le novità fiscali del Decreto Dignità
L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.
In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.
In sintesi, le novità fiscali più rilevanti:
- Decadenza dell’agevolazione fiscale dell’iperammortamento, legata all’acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell’agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d’imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell’impresa;
- Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;
- Proroga dell’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione. L’obbligò sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all’obbligo generale di fatturazione elettronica. L’obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell’ambito di appalti pubblici;
- Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018;
- Non ammissibilità, ai fini del credito d’imposta R&S, dei costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.
Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE
La Direttiva n. 2008/9/UE prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.
Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all’IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):
- Servizi fieristici: biglietti ingresso, pass
- Prestazioni e servizi relativi a beni immobili
- Lavorazione su stampi o beni strumentali
- Interventi su beni in garanzia e sostituzioni
- Organizzazione eventi
- Spese di trasferta aziendali.
Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina in base alla quale per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all’Agenzia delle Entrate (Direttiva n. 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18).
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.
Quest’anno, nonostante la scadenza cada di domenica, l’Agenzia Entrate l’ha confermata al 30 settembre, senza disporre il rinvio al primo giorno feriale successivo.
Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate (sezione Rimborsi IVA UE residenti): “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”.
L’Agenzia Entrate pubblica anche:
- la “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati”
- e una ricca raccolta di Risposte a domande frequenti – FAQ.
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.
Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 17 settembre 2018 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA | Termine ultimo precauzionale, per i soggetti passivi IVA, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Domenica 30 settembre 2018 | Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE | Presentazione istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. | Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. | Telematica |
Lunedì 1 ottobre 2018 | Comunicazione dati fatture emesse e ricevute | Termine ultimo per comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2018 o nel secondo trimestre 2018.
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Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. | Telematica |
Mercoledì 31 ottobre 2018 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
· della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; · della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Persone fisiche, società di persone e società di capitali. | Telematica |
Mercoledì 31 ottobre 2018 | 770/2018 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2017. | Sostituti d’imposta | Telematica |
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