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APPROFONDIMENTI |
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PRINCIPALI SCADENZE |
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AGEVOLAZIONI
Fino al 22 ottobre le istanze per il “Bonus pubblicità” 2017 e 2018
L’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (“Manovra Correttiva”), come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 148/2017 (“Collegato fiscale”), ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dai soggetti passivi IVA, imprese o lavoratori autonomi, compresi gli enti non commerciali, anche privi di attività commerciale.
In particolare la disposizione, attuata con il D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, riconosce un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento, rispetto all’anno precedente, delle spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali – escludendo le spese di intermediazione ed altre spese accessorie – effettuato su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online), editi da imprese titolari di testata giornalistica ovvero tramite emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Il credito d’imposta è incrementato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start up innovative e spetta solo se l’incremento risulta almeno pari all’1%.
A partire dal 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018 si potranno trasmettere le istanze per l’accesso al bonus pubblicità. Per il 2017 l’istanza sarà di consuntivazione degli investimenti effettuati, mentre per il 2018 sarà un’istanza di prenotazione riferita agli investimenti effettuati e/o che si intende effettuare nel periodo 2018.
A regime, e quindi per gli investimenti effettuati dal 2019, per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno presentare due comunicazioni per ciascun anno interessato dal credito d’imposta: la comunicazione relativa alla prenotazione andrà di regola inviata tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell’anno cui si riferisce e quella relativa alla consuntivazione andrà inviata tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell’anno successivo.
I modelli andranno inviati esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite apposita piattaforma che sarà implementata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio telematico potrà essere effettuato direttamente da parte del soggetto abilitato o tramite intermediario abilitato.
DICHIARAZIONI
Mancato invio del mod. 730 precompilato entro i termini previsti
Per coloro i quali non avessero inviato il modello 730 precompilato nei termini previsti, è possibile rimediare presentando entro il 31 ottobre il modello Redditi PF.
Sul sito dell’Agenzia Entrate sono presenti tutte le informazioni utili per l’utilizzo di “Redditi PF Web”, l’applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF senza dover scaricare alcun software.
Nella sezione “Redditi PF Web” il contribuente può visualizzare e stampare il proprio modello Redditi PF e il relativo foglio informativo.
Non possono utilizzare “Redditi PF Web”, ricorda l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello IVA. Quest’ultimi infatti devono utilizzare “Redditi PF Online”.
AGEVOLAZIONI
Voucher digitalizzazione: attiva la sezione del sito del MISE per la richiesta di erogazione
Si ricorda che, dal 14 settembre, è possibile presentare la richiesta di erogazione del “Voucher digitalizzazione”, l’agevolazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher” di importo non superiore a 10 mila euro, per l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Le domande di erogazione del Voucher possono essere presentate sul sito del MISE dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese.
Il termine per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il 14 marzo 2019.
RISCOSSIONE
Per gli avvisi bonari c’è tempo fino al 4 ottobre
Per effetto delle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 193/2016, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme richieste con avviso bonario.
Per avvisi bonari e richieste di documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti in un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 4 settembre, il termine concesso per il pagamento delle somme dovute da avvisi bonari e per la trasmissione di atti e documenti decorre quindi dal 5 settembre e il termine ultimo è fissato al prossimo 4 ottobre.
Se invece l’avviso fosse pervenuto il 30 luglio, il termine scadrebbe il 3 ottobre.
IVA
Fattura Elettronica: la nuova guida dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 27 settembre 2018
È ormai prossima l’entrata in vigore per tutti i soggetti IVA, ad eccezione dei cosiddetti “minimi” e “forfettari”, dell’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 riguarderà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA e di soggetti “privati” (non titolari di partita IVA) ed è stato introdotto tramite la legge di Bilancio 2018.
Il 27 settembre l’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto la pubblicazione di una Guida pratica per i contribuenti, di due video-tutorial e di una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni e i servizi utili.
La Guida, in particolare, si propone di spiegare il cambiamento in atto dalla “carta” al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di Interscambio.
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AGEVOLAZIONI
Iniziate le verifiche Enea sugli interventi di efficienza energetica
D.M. 11 maggio 2018
Il D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’art. 14 del D.L. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto disciplina le modalità con le quali l’Enea dovrà effettuare i controlli.
Si ricorda in proposito che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico.
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RISCOSSIONE
Crollo Ponte Morandi: in G.U. agevolazioni fiscali e sospensione degli obblighi tributari
D.M. 6 settembre 2018; D.L. 28 settembre 2018, n. 109
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre è stato pubblicato il decreto 6 settembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 1° dicembre 2018, a favore dei contribuenti colpiti dall’eccezionale evento del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova.
La sospensione, in particolare, riguarda le persone fisiche indicate nell’allegato 1) al decreto, non titolari di partita IVA che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova.
Le disposizioni si applicano inoltre nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA indicati nell’allegato 2) al decreto, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova.
La sospensione, invece, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.
Con il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, sono state inoltre disposte agevolazioni fiscali e stanziati contributi a favore di privati, imprese e professionisti danneggiati in conseguenza dell’evento. In particolare, si prevede quanto segue:
- irrilevanza ai fini fiscali, a decorrere dall’anno d’imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020, dei redditi di fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell’evento. L’agevolazione si applica ai fini Irpef, Ires, Imu e Tasi (a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino al 31 dicembre 2020);
- per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni conseguenti all’evento (verificati con perizia asseverata) i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires e ed Irap;
- le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui sopra, oppure negli stessi residenti o domiciliate, nonchè le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento;
- a partire dal 14 agosto 2018, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento non sono soggetti alle imposte di successione, di bollo ed ipotecarie e catastali, né alle tasse ipotecarie;
- dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi e per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori;
- alle imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con le ordinanze del Sindaco di Genova 14 agosto 2018, n. 282, 26 agosto 2018, n. 307, 30 agosto 2018, n. 310 e 7 settembre 2018, n. 314, nonchè ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto al 29 settembre 2018 hanno subito una riduzione del fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2017, è riconosciuta (a domanda) una somma fino al 100 per cento di tale calo, nel limite massimo di 200mila euro. A tal fine è sufficiente una dichiarazione dell’interessato, accompagnata dall’estratto autentico delle scritture contabili relative ai periodi di riferimento;
- istituzione di una zona franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito con apposito provvedimento. In tale area saranno riconosciute le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 del decreto-legge in esame.
RISCOSSIONE
Sospensione esecuzione deleghe di pagamento con compensazioni a rischio: definiti criteri e modalità
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2018, n. 195385
Con il Provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
In particolare, ha individuato i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell’Agenzia Entrate ed è stata definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.
Il provvedimento, con lo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 49-ter dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che prevede che l’Agenzia possa sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, si legge nel documento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
Si consiglia pertanto di prestare attenzione alle compensazioni, che saranno quindi assoggettabili all’applicazione della procedura di sospensione e alla possibilità di scarto.
IRPEF
Le detrazioni per attività sportiva dei figli
Le spese per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei figli di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, dànno diritto a una detrazione Irpef del 19% (art. 15, comma 1, lettera i-quinquies, Tuir).
Per beneficiare dell’agevolazione, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva. La documentazione deve riportare la ditta, la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e il nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il versamento (art. 2, D.M. 28 marzo 2007; Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
IVA
La territorialità dei servizi relativi a beni immobili destinati ad attività congressuale
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 24 settembre 2018, n. 2
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella sezione dedicata del proprio sito internet, il Principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, stabilendo che “nell’ipotesi di prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico, la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972”.
In tal caso il committente non residente può ottenere il rimborso dell’Iva assolta in Italia, qualora ricorrano i presupposti di legge.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Fattura Elettronica: tutti i servizi dell’Agenzia Entrate
È ormai prossima l’entrata in vigore per tutti i soggetti IVA, ad eccezione dei cosiddetti “minimi” e “forfettari”, dell’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 riguarderà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA e di soggetti “privati” (non titolari di partita IVA) ed è stato introdotto tramite la legge di Bilancio 2018.
Il 27 settembre l’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto la pubblicazione di una Guida pratica per i contribuenti, di due video-tutorial e di una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni e i servizi utili.
La Guida
La Guida, in particolare, si propone di spiegare il cambiamento in atto dalla “carta” al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di Interscambio. Nella guida sono inoltre elencati i servizi disponibili per i contribuenti per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.
Portale Web “Fatture e Corrispettivi”
È stato realizzato un portale Web accessibile dal sito dell’Agenzia denominato “Fatture e Corrispettivi”, accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante delle credenziali personali. Si ricorda che è possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.
Video tutorial
Sul canale YouTube dell’Agenzia Entrate sono ora disponibili anche due video tutorial, uno finalizzato ad illustrare le novità in arrivo e l’altro per spiegare l’utilizzo del QR-Code, il codice bidimensionale contenente tutte le informazioni necessarie per emettere o ricevere una fattura in formato elettronico.
App “FatturaAE”
L’Agenzia ha reso altresì disponibile un’applicazione per smartphone (disponibile nei vari store), chiamata “FatturaAE” che permette di predisporre una fattura ordinaria, semplificata tra privati ovvero una fattura verso la P.A. (nel caso di fatture tra privati, è disponibile anche un modello predefinito di fattura ordinaria utilizzabile per le cessioni di carburanti). Tramite l’applicazione è possibile:
- scegliere il modello di fattura (tra cui anche quello per la cessione di carburanti) e decidere quale layout avrà la fattura una volta prodotta (è possibile anche personalizzare la fattura inserendo un logo);
- inserire e salvare in rubrica i dati anagrafici del cliente, anche attraverso la lettura del suo QR Code, e, in caso di compilazione di una nuova fattura verso lo stesso soggetto, richiamarli automaticamente dalla rubrica stessa;
- visualizzare sullo schermo del dispositivo l’anteprima della fattura prodotta ed eventualmente condividerla attraverso altre applicazioni (Mail, WhatsApp, ecc.);
- controllare preventivamente la presenza di eventuali errori nei dati inseriti in fattura prima di inviarla al Sistema di Interscambio;
- inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio;
- importare, visualizzare e inviare una fattura predisposta con un software diverso dall’app;
- visualizzare lo stato di adesione/revoca all’accordo di servizio per l’invio delle fatture elettroniche in conservazione;
- accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” per consultare le fatture emesse e ricevute ovvero le ricevute di consegna, scarto o impossibilità di recapito delle fatture emesse e consultare l’area info e assistenza.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
AGEVOLAZIONI
Controlli ENEA sugli interventi di efficienza energetica
Il D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’art. 14 del D.L. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto disciplina le modalità con le quali l’Enea dovrà effettuare i controlli.
Si ricorda in proposito che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico.
Per poter accedere all’agevolazione è necessaria l’attestazione da parte di un professionista abilitato che dichiari il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.
L’ente che effettua i controlli è l’ENEA, il quale verifica, anche a campione, le attestazioni e le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Per le verifiche documentali l’ENEA comunica l’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali, all’amministratore del condominio, sulla base dell’indirizzo comunicato all’atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario invia, tramite PEC la documentazione prevista e necessaria.
L’ENEA ha quindi 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.
L’accertamento produce esito negativo se la documentazione trasmessa all’ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate.
Una volta terminati gli accertamenti l’ENEA comunicherà all’Agenzia Entrate l’esito tramite una relazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio. Sarà la stessa Agenzia, dopo aver valutato la documentazione, a emettere il provvedimento di diniego.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 25 ottobre 2018 | Mod. 730 – Integrativo | Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del mod. 730 “integrativo” con indicazione da parte di coloro che hanno presentato il modello e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale. | Contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730. | Consegna diretta al CAF. |
Mercoledì 31 ottobre 2018 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
· della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; · della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Persone fisiche, società di persone e società di capitali. | Telematico |
Mercoledì 31 ottobre 2018 | 770/2018 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2017. | Sostituti d’imposta, intermediari | Telematico |
Mercoledì 31 ottobre 2018 | Remissione in bonis | Termine ultimo, per “sanare” l’eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l’accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali. | Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali. | Effettuare la comunicazione (o l’adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile, versando “contestualmente”, mediante F24, la sanzione minima di euro 250. |
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