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NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2019:

NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2019:

IN BREVE
  • Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
  • In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100
  • Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate
  • Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale
  • Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche
  • Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale
  • 5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi
  • L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva
  • Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni
  • Bonus gasolio uso autotrazione primo trimestre 2019
  • Attivo il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per condomini ed enti no profit
  • Detrazione IRPEF delle spese universitarie e di specializzazione post universitaria
APPROFONDIMENTI
  • La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
  • La sanatoria per le violazioni di natura formale

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

 

IVA, ADEMPIMENTI

Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

ll D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 10 aprile 2019 il termine per l’invio della LIPE del quarto trimestre, inizialmente fissato per il 28 febbraio.

Data la comunicazione ufficiale della proroga a poche ore dalla scadenza originaria, tramite comunicato stampa 27 febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, e la pubblicazione postuma in Gazzetta Ufficiale del decreto, molti contribuenti hanno provveduto a inviare le LIPE entro il 28 febbraio senza usufruire della proroga.

È comunque possibile beneficiare di un maggior lasso di tempo per eventuali correzioni o per sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni offerte dal ricorso al ravvedimento operoso.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore dal 30 marzo 2019 la disciplina relativa a reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, “quota 100” e riscatto della laurea a fini contributivi (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai fini della fruizione del beneficio in esame, i componenti il nucleo familiare maggiorenni sono tenuti a dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, nonché l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, la rende all’atto del primo incontro presso il Centro per l’impiego;
  2. a tali obblighi sono tenuti tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Ne sono invece esclusi i beneficiari della pensione di cittadinanza nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68). Possono inoltre essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età oppure di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini Isee;
  3. non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti persone disoccupate a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 78

Con la Risposta all’istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 78, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi e divieti in materia di fattura elettronica per i fisioterapisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolari di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche, diretto da un apposito direttore sanitario.

L’Agenzia ha chiarito che per l’anno 2019 le prestazioni sanitarie effettuate dai soggetti sopra descritti nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga, sia dall’invio o meno dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

Se nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvale di soggetti terzi che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIE

Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 marzo 2019, n. 62274; Risoluzione 21 marzo 2019, n. 37/E

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).

Non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” (che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMMOBILI, LOCAZIONI

Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 marzo 2019, n. 64442

Con Provvedimento n. 64442 del 19 marzo 2019 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – Contratti di locazione e affitto di immobili” (mod. RLI), unitamente alle relative istruzioni, utile per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.
L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.

Con lo stesso Provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello sostituisce il precedente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 112605 del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019.

E’ previsto comunque un periodo transitorio, dal 20 marzo al 19 maggio 2019, in cui saranno accettati sia il modello precedente che quello approvato con il presente provvedimento.

A partire dal 20 maggio 2019, invece, potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale

Con il provvedimento n. 64421 del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso (art. 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. n. 633/1972.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per il primo trimestre 2019 la scadenza sarà martedì 30 aprile 2019.

 

 

IRPEF

5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 26 marzo 2019

L’Agenzia Entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2017 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Sono stati ammessi 8.004 Comuni e oltre 54.000 enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici.

L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi, insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”.

L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2017 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 388mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 17,8 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano i 980mila, con oltre 38,7 milioni di euro di beneficio.

Il settore del volontariato vede alla prima posizione delle scelte espresse, come per i precedenti anni, Emergency con oltre 356mila preferenze con 12,7 milioni di euro assegnati. Segue Medici senza Frontiere (scelta da oltre 260mila contribuenti) per un importo di oltre 10,6 milioni di euro.

 

 

ACCERTAMENTO

L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 18 marzo 2019

Il direttore dell’Agenzia Entrate, Antonino Maggiore, ha presentato in conferenza stampa, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle finanze Tria e dei principali rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria, i risultati dell’attività svolta nel 2018 dall’Agenzia, riportando anche i primi risultati, in ottica antievasione, della fatturazione elettronica.

Sono, ad oggi, circa 2,7 milioni gli operatori che hanno inviato 350 milioni di e-fatture, con una percentuale di scarto pari al 3,85%.

Proprio grazie alle analisi del rischio basate su e-fatture e dati del portale Fatture e corrispettivi, in poco più di due mesi l’Agenzia ha comunicato (un report è disponibile on line) di aver smascherato un complesso sistema di frodi messo in atto attraverso false fatturazioni tra società cartiere e sono stati scoperti e bloccati falsi crediti Iva per 688 milioni di euro.

 

 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni

Il 23 marzo 2019 è stato firmato a Roma un nuovo accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni, che aggiorna l’accordo in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.

In sintesi l’accordo prevede:

  • per i dividendi, una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%;
  • per gli interessi, la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi; è prevista un’aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento.

L’Accordo prevede anche:

  • l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo;
  • l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest, Banca d’Italia (quali i “Panda Bond”) percepiti da soggetti residenti in Cina;
  • per le royalties l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non può eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50% delle royalties;
  • per i capital gains è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista nell’attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus gasolio uso autotrazione primo trimestre 2019

Agenzia delle Dogane, Nota 25 marzo 2019, n. 33989

Sul sito delle Dogane è stata pubblicata la versione aggiornata del software e il modello per la richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti dagli autotrasportatori, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio. La quota riconosciuta è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2019.

Le domande di rimborso dovranno essere inviate dal 1° al 30 aprile 2019 all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Il rimborso è riconosciuto:

– per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

– per l’attività di trasporto persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (D.Lgs. n. 422/1997);
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (D.Lgs. n. 285/2005);
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (D.Lgs. n. 422/1997);
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce n. 1073/2009).

– per l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740 “Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.

 

 

FATTURA ELETTRONICA, CONDOMINI, ENTI NO PROFIT

Attivo il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per condomini ed enti no profit

Agenzia delle Entrate, Avviso 22 marzo 2019

L’Agenzia Entrate, tramite il proprio sito, nella sezione Fatture e Corrispettivi, ha reso noto che gli enti non commerciali, ad esempio le Onlus, e i Condomini, non in possesso di Partita IVA, possono consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia Entrate o di identità digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

Il servizio di consultazione è disponibile accedendo all’area riservata.

E’ possibile consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall’Ente non commerciale o dal Condominio.

Si ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli operatori IVA – fornitori degli ENC e dei Condomini – per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.

Si rimane ora in attesa dell’attivazione del servizio di consultazione per le persone fisiche senza partita IVA, ovvero per i privati cittadini.

 

 

IRPEF, DETRAZIONI

Detrazione IRPEF delle spese universitarie e di specializzazione post universitaria

D.M. 28 dicembre 2018, n. 872

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2019, n. 66, il Decreto MIUR 28 dicembre 2018, n. 872, con il quale sono stati definiti i limiti massimi detraibili delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.

Per il 2018 gli importi massimi detraibili sono quindi i seguenti (+ tassa regionale diritto allo studio):

 

Area geografica Medica Sanitaria Scientifica/

Tecnologica

Umanistico/

Sociale

Nord

(Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

3.700 2.600 3.500 2.800
Centro

(Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria)

2.900 2.200 2.400 2.300
Sud e Isole

(Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

1.800 1.600 1.600 1.500

 

La “tassa regionale per il diritto allo studio” (da aggiungere al limite di cui sopra) è periodicamente rideterminata con decreto legislativo e recepita da Leggi regionali.

La detrazione IRPEF spetta anche per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è elevato a 4.000 euro.

Il decreto ha anche fissato gli importi massimi detraibili riferiti a spese sostenute nel 2018 per corsi di dottorato, di specializzazione e master di 1° e 2° livello, fissati rispettivamente a 3.700 euro per il Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA, ADEMPIMENTI

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

ll D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 10 aprile 2019 il termine per l’invio della LIPE del quarto trimestre, inizialmente fissato per il 28 febbraio.

Data la comunicazione ufficiale della proroga a poche ore dalla scadenza originaria, tramite comunicato stampa 27 febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, e la pubblicazione postuma in Gazzetta Ufficiale del decreto, molti contribuenti hanno provveduto a inviare le LIPE entro il 28 febbraio senza usufruire della proroga.

È comunque possibile beneficiare di un maggior lasso di tempo per eventuali correzioni o per sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni offerte dal ricorso al ravvedimento operoso.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 104/E del 2017, aveva chiarito che, ferma restando l’applicazione delle suddette sanzioni, eventualmente ridotte per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA (quest’anno in scadenza il 30 aprile 2019), è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Se, invece, la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, non occorre inviare alcuna comunicazione.

In particolare, le ipotesi che si possono verificare sono due:

  1. con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche: è dovuta la sola sanzione di cui sopra, eventualmente ridotta;
  2. con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate: ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione dovuta per la dichiarazione IVA, eventualmente ridotta con il ravvedimento, nonché quella propria della LIPE, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

 

Tramite la proroga dei termini di presentazione delle LIPE sono slittati anche quelli concessi per un eventuale ravvedimento.

La possibilità di sanare le violazioni entro 15 giorni godendo della riduzione alla metà delle sanzioni è concessa fino al 26 aprile 2019 (il 25 è festivo).

Correggendo la LIPE entro il 26 aprile 2019 è possibile pagare una sanzione pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIE

La sanatoria per le violazioni di natura formale

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).

Non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” (che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

 

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

  • le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativo pagamento dei tributi;
  • le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018)
  • le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura;
  • le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie).

Per il buon esito della sanatoria, è necessario:

  • rimuovere le irregolarità o le omissioni;
  • versare, con F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, bisogna fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse).

La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell’ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione.

È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

 

Il provvedimento del 15 marzo 2019, n. 62274, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce inoltre che:

  • il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa;
  • il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato;
  • il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in base a una pronuncia giurisdizionale o a un provvedimento di autotutela;
  • con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un processo verbale di constatazione (Pvc), anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione;
  • è possibile rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per ricevere assistenza sulla regolarizzazione.

Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del Dl n. 119/2018”), che deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta – nel formato “AAAA” – a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 10 aprile 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al terzo e quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferita al mese di gennaio/febbraio 2019.

Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 15 aprile 2019 Bilancio Termine, nelle società di capitali senza organo di controllo, per approvare la bozza di bilancio al 31 dicembre 2018 (da parte dell’organo amministrativo) senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni per l’approvazione da parte dell’assemblea. Società di capitali
Martedì 30 aprile 2019 Bilancio Termine, nelle società di capitali, per approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 (da parte dell’assemblea) per i casi ordinari e quindi entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni). Società di capitali

 

 

 

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