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NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2020:

NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2020:

IN BREVE
  • Indennità di 600 euro: a chi spetta e come fare la domanda
  • Stabilite le regole per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti a Casse “private”
  • Le moratorie bancarie non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento
  • “Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: le prossime rate in scadenza
  • Coronavirus: gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative
  • Il credito d’imposta sul canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili C/1
  • Il credito d’imposta C1 non spetta in caso di affitto di azienda
  • Coronavirus: inasprite le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento
  • Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa: come attivarlo
  • Gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus
  • Sospensione termini adempimenti tributari per i depositi di carburanti ad uso privato
  • Dal 23 marzo l’identificazione da remoto per ottenere le credenziali SPID-LepidaID
  • Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo: requisiti di ammissibilità
APPROFONDIMENTI
  • Vademecum sull’indennità di 600 euro prevista per artigiani, commercianti e co.co.co.
  • Il nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo
PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Indennità di 600 euro: a chi spetta e come fare la domanda

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, artt. 27, 28; Inps, Circolare 30 marzo 2020, n. 49; Inps, Messaggio 26 marzo 2020, n. 1381

Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:

  1. liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori – artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.

La Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha inoltre confermato che:

  • tra i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono inclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al D.Lgs. n. 99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri);
  • l’indennità spetta anche ai familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della legge n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della legge n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della legge n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
  • l’indennità spetta anche ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.

Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza).

Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all’INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti anche alla Gestione Separata.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in corso.

All’interno delle categorie individuate, l’indennità di 600 euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa dell’emergenza COVID-19.

L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.

La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del lavoro).

Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l’INPS ha reso noti alcuni interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web INPS e per l’attribuzione dei PIN.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal prossimo 1° aprile 2020.

Non sappiamo quante saranno le domande valide presentate e di conseguenza se le risorse destinate saranno sufficienti; poiché per i pagamenti verrà seguito un ordine cronologico, consigliamo di essere solleciti e di testare fin da subito le modalità di accesso. 

Leggi l’Approfondimento

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Stabilite le regole per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti a Casse “private”

D.M. 28 marzo 2020

ll ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il 28 marzo 2020 il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto Cura Italia (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19).

Il decreto stabilisce che per il mese di marzo sarà attribuita un’indennità pari a 600 euro:

  1. ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’ 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35mila euro e la cui attività sia stata limitata in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  2. ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’ 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus Covid-19.

Le domande per il riconoscimento dell’indennità dovranno essere presentate dai professionisti e lavoratori autonomi, dal 1° aprile fino al 30 aprile, presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e provvedono ad erogarlo all’interessato.

 

 

IMPRESE

Le moratorie bancarie non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento

CRIF, l’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC) e di business information, ha confermato sul suo sito internet che in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus COVID-19, si è già attivata nei confronti di tutti gli Istituti di Credito affinché vengano correttamente segnalate sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) da essa gestita le iniziative di sospensione del pagamento delle rate in recepimento del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 642 del 29 febbraio 2020, nonché degli accordi siglati fra l’ABI e le Associazioni d’Impresa.

Le sospensioni pertanto non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento.

L’attivazione delle sospensioni deve essere però richiesta dall’interessato direttamente al singolo istituto di credito.

CRIF si è attivata per seguire tutte le iniziative in corso e che verranno intraprese in tema di sospensione dei pagamenti, così da garantire che le segnalazioni sul SIC vengano fatte in maniera corretta – senza segnalazioni negative – nell’interesse di cittadini e imprese.

 

 

RISCOSSIONE

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: le prossime rate in scadenza

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 24 marzo 2020

Agenzia Entrate-Riscossione ha fornito chiarimenti sulle nuove scadenze della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” a seguito delle proroghe previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Rottamazione-ter – I nuovi termini di pagamento introdotti dal D.L. n. 18/2020 prevedono il differimento al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, perché giorno festivo) della rata scaduta il 28 febbraio.

Ricordiamo che:

  • in caso di ritardato o mancato pagamento di una rata la misura agevolativa non si perfezionerà;
  • qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Saldo e stralcio – I nuovi termini di pagamento introdotti dal D.L. n. 18/2020 prevedono il differimento al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, perché giorno festivo) della rata in scadenza il 31 marzo.

Ricordiamo che:

  • la legge prevede per i debiti oggetto di richiesta di “Saldo e stralcio”, l’impossibilità di richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione;
  • nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di scadenza della prima rata del piano, la precedente rateizzazione sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus: gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative

Ministero dell’Interno, Circolare 23 marzo 2020, n. 15350

Con la Circolare n. 15350 del 23 marzo 2020 il Ministero degli Interni fornisce alcuni chiarimenti in relazione agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative.

Innanzitutto ricorda il Ministero che le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile e che le attività professionali non sono sospese restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Con riferimento specifico agli spostamenti delle persone ricorda il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia. Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi di salute.

Tale norma secondo la Circolare del Ministero degli Interni, va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. b), del nuovo D.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa.

Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

In considerazione di quanto riportato dalla circolare, evidenziamo come la sospensione dell’attività produttiva, non faccia venir meno una serie di obblighi legali quali per esempio quelli fiscali e quelli previdenziali. Pur se con l’attività produttiva sospesa, le aziende, per esempio, dovranno continuare ad emettere le fatture secondo gli ordinari termini fiscali, trasmetterli allo SdI (in caso di fatture elettroniche), aggiornare la contabilità, anche per gestire correttamente le ritenute dei lavoratori autonomi, elaborare le buste paghe ed effettuare i relativi versamenti.

Sono tutte attività che in molti casi non possono essere organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile, al pari di quelle attività professionali che, infatti, non sono state interessate dall’obbligo di sospensione assoluto.

 

Gli spostamenti del titolare dell’azienda o di un suo collaboratore, da casa al luogo sede dell’attività e degli uffici amministrativi, anche se in altro comune, per svolgere pratiche amministrative, fiscali, previdenziali, che non possono essere organizzate secondo modalità a distanza, dovranno quindi essere considerati giustificati da “comprovate esigenze lavorative” anche per quelle imprese che non possono attualmente svolgere attività produttiva.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta sul canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili C/1

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 65; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13/E 

L’art. 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1..

Il successivo comma stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.

Le attività escluse sono quelle identificate come essenziali, e quindi non sospese, dagli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l’Agenzia  Entrate ha istituito, con risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con “2020”.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta C1 non spetta in caso di affitto di azienda

Mef, Faq Decreto “Cura Italia”

In una delle FAQ pubblicate sul suo sito internet il MEF ha precisato che il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” si applica esclusivamente ai contratti di locazione di negozi e botteghe (classificati catastalmente come C/1), “rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali”.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus: inasprite le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento

D.L. 25 marzo 2020, n. 19 

È in vigore dal 26 marzo 2020 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, contenente ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19. La violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

Fino al 25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta l’obbligo di pagare una multa di 200 euro. Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il decreto ha inoltre inasprito le sanzioni per i comportamenti contro la salute pubblica di chi viola la quarantena pur essendo positivo al virus: dalla punizione “con arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire 40.000 a lire 800.000” si passa a “arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

Si prevede anche la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Tra le misure indicate, si segnalano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto disciplina infine i rapporti tra Governo ed enti locali stabilendo che, in attesa dell’adozione dei D.P.C.M. da parte del Governo, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. È invece esclusa per i Sindaci la possibilità di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa: come attivarlo

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 54; D.M. 25 marzo 2020

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto “Fondo Gasparrini”) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244/2007 e prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e la platea dei potenziali beneficiari è stata ampliata dall’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cui è stata data successiva attuazione con il D.M. 25 marzo 2020.

Possono quindi accedere al Fondo:

  1. i lavoratori che hanno subito una sospensione per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata non superiore a:

  1. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  2. 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  3. 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi;

 

  1. i lavoratori autonomi e liberi professionisti, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.18/2020, che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Restano comunque in essere le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo, deve presentare la domanda sull’apposito modello alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo.

Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 66

L’art. 66 del D.L. n. 18/2020 prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’Imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro e in natura in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono invece integralmente deducibili dal reddito imponibile.

In particolare:

  • sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro;
  • i beni ceduti (sia beni merce sia beni ammortizzabili) non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Nel caso di erogazioni in natura, l’ammontare della deduzione spettante è determinato in base al valore normale del bene oggetto di donazione e quindi:

  • per i beni strumentali, l’erogazione in natura andrà valorizzata in base al valore fiscalmente riconosciuto del bene (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti);
  • per i beni merce si dovrà invece tener conto del minore tra il valore normale di cui all’art. 9 Tuir e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze di cui all’art. 92 Tuir.

In tutti i casi è necessario documentare correttamente l’operazione per non perdere i benefici fiscali.

 

 

ADEMPIMENTI

Sospensione termini adempimenti tributari per i depositi di carburanti ad uso privato

Agenzia delle Dogane, Nota 18 marzo 2020, n. 94214/RU

L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 94214/RU del 18 marzo 2020 ha chiarito che, a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 18/2020, slitta al 30 giugno 2020 il termine per la denuncia di esercizio relativa ai depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, nonché sugli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Si tratta generalmente di piccole cisterne per l’erogazione di gasolio nelle imprese di autotrasporto o in quelle che hanno mezzi d’opera.

Le nuove norme dovevano entrare in vigore il 1° aprile 2020 per contrastare le frodi sulle accise del gasolio.

 

 

ADEMPIMENTI

Dal 23 marzo l’identificazione da remoto per ottenere le credenziali SPID-LepidaID

Dal 23 marzo, LepidaScpA offre gratuitamente la possibilità di ottenere l’identità digitale SPID-LepidaID, usata per esempio per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), anche senza recarsi fisicamente a uno sportello autorizzato. Si potranno quindi evitare spostamenti e ottenere accesso ai servizi online attraverso una procedura gratuita, completamente digitale e approvata da AGID (Agenzia per l’Italia digitale).

L’identificazione a vista da remoto della persona che richiede un’identità SPID-LepidaID viene effettuata a distanza tramite strumenti di registrazione audio/video nel rispetto delle normative.

La procedura prevede l’utilizzo del sistema telematico Google Meet il quale garantisce un elevato livello di usabilità ed accessibilità da parte dell’utente in quanto è immediato e semplice da utilizzare, basta infatti cliccare su un link inviato da LepidaScpA.

La modalità, disponibile da lunedì 23 marzo 2020, per richiedere il Sistema Pubblico di Identità Digitale è la seguente:

  • il soggetto richiedente l’identità SPID-LepidaID effettua la registrazione online;
  • carica i documenti richiesti (scansione fronte/retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità) ed effettua la validazione del numero di telefonia mobile e di indirizzo email dichiarati;
  • chiede il riconoscimento via webcam e prenota una sessione audio/video a cui accede, una volta programmato, tramite link del sistema Google Meet.

All’avvio della sessione audio/video l’Operatore LepidaID segue una procedura standardizzata, interagendo con il soggetto richiedente e chiedendo tutte le informazioni necessarie, tra le quali si possono citare il consenso al trattamento dei dati, la conferma esplicita delle proprie generalità, la conferma della data e dell’ora della registrazione, la conferma di volersi dotare di un’identità digitale SPID – LepidaID. Per la verifica vengono inquadrati fronte/retro i documenti precedentemente caricati. Una volta concluso l’iter, l’Operatore LepidaID termina la sessione e l’identità digitale SPID – LepidaID viene attivata immediatamente dopo le dovute verifiche previste dalla norma.

L’identità digitale SPID-LepidaID è gratuita per sempre e il servizio di riconoscimento da remoto viene erogato gratuitamente nel periodo emergenza coronavirus.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo: requisiti di ammissibilità

La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’eco-compatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Vademecum sull’indennità di 600 euro prevista per artigiani, commercianti e co.co.co.

Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:

  1. liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori – artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.

Analoghe indennità (che non saranno però oggetto della presente trattazione), sono previste per:

  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: beneficiari i dipendenti stagionali nel settore turismo, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, purché non pensionati e purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (Art. 29 D.L. n. 18/2020);
  • lavoratori del settore agricolo: beneficiari gli operai agricoli a tempo determinato, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, purché non pensionati (Art. 30 D.L. n. 18/2020);
  • lavoratori dello spettacolo: beneficiari i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto (Art. 38, D.L. n. 18/2020).

La Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha confermato che:

  • tra i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono inclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al D.Lgs.n.  99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri);
  • l’indennità spetta anche ai familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della legge n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della legge n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della legge n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
  • l’indennità spetta anche ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.

Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza).

Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all’INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti anche alla Gestione Separata.

ATTENZIONI: Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in corso.

All’interno delle categorie individuate, l’indennità di 600 euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa dell’emergenza COVID-19.

Qualche esempio:

  • l’indennità SPETTA a:

– impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– socio di società di persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– socio di società di capitali, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– collaboratore coordinato e continuativo (cococo) che svolge attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

  • l’indennità NON SPETTA a:

– libero professionista iscritto ad un Albo/Ordine e a Cassa Previdenziale di categoria

– amministratore di società di capitali (anche non socio) non iscritto all’INPS (né AGO né GS), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– in generale a pensionati, dipendenti, iscritti ad altre casse di previdenza, a prescindere dall’attività svolta 

ATTENZIONE: L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.

La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del lavoro).

 Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo l’INPS ha reso noti alcuni interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web INPS e per l’attribuzione dei PIN.

L’accesso ai servizi online dell’INPS può normalmente avvenire con una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.

Per garantire a tutti il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’INPS ha però messo in atto un duplice intervento rivolto a:

  • semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
  • apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

Relativamente al “bonus baby-sitting”, l’INPS precisa che qualora la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, occorre entrare in possesso anche della seconda parte del PIN, ai fini della registrazione sulla piattaforma “Libretto di Famiglia” e dell’appropriazione telematica del bonus.

Il PIN è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS. Il PIN iniziale è normalmente composto da 16 caratteri. La procedura ordinaria prevede che i primi 8 numeri del PIN siano inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza. Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.

La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, le si potrà immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda di indennità.

Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, sarà necessario chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal prossimo 1° aprile 2020. Non sappiamo quante saranno le domande valide presentate e di conseguenza se le risorse destinate saranno sufficienti; poiché per i pagamenti verrà seguito un ordine cronologico, consigliamo di essere solleciti e di testare fin da subito le modalità di accesso. 

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Il nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo

La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’eco-compatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili:

  • le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
  • le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari;
  • le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
  • le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal codice di cui al D.Lgs. n. 149/2019 o da altre leggi speciali. Sono escluse anche le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure. Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione del credito d’imposta è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La base di calcolo del credito d’imposta si ottiene sommando le seguenti spese ammissibili:

  1. a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Nella base di calcolo confluiscono, con una maggiorazione del 50 %, anche le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione (ISCED) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. Affinché si applichi la maggiorazione è necessario che i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati in Italia;
  2. b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per la parte deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite del 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui questi beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
  3. c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Per l’ammissibilità delle spese è necessario che i soggetti commissionari siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
  4. d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite del 20% spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
  5. e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso di contratti con soggetti terzi, il limite è il 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Tutte le spese devono rispettare i principi generali di effettività, pertinenza e congruità.

Dalla base di calcolo vanno sottratte le altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Il credito d’imposta è pari al 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta inferiore o superiori a 12 mesi. Tuttavia, se le attività di innovazione sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico), il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili previsto dall’art. 61 TUIR né ai fini dell’art. 109, quinto comma, del TUIR. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Prima di utilizzare il credito d’imposta è necessaria un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. Nell’assunzione dell’incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti devono osservare il principio di indipendenza previsto dall’art. 10 del DL. n. 39/2010 e dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC), non appena sarà adottato.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati in precedenza.

 

Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Questa relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di attività affidate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Infine, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell’efficacia dell’agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha sospeso, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Fanno eccezione gli adempimenti collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

 

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