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TRIBUTI LOCALI
In scadenza il 16 giugno l’acconto della nuova “Super IMU”
Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2020.
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.
La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.
La novità più rilevante riguarda il fatto che dall’anno 2020 i detentori degli immobili non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante; nel caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal conduttore.
La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa precedente. Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che, a seguito delle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto l’esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per gli immobili del settore turistico-ricettivo:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si ricorda inoltre che, sempre in relazione alla situazione emergenziale in atto, i Comuni possono disporre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, il differimento dei termini di pagamento dell’imposta per il 2020. Pertanto, si rimanda a ciascun Comune di competenza per la verifica di eventuali decisioni in merito.
SOCIETÀ
Entro il 30 giugno il Diritto camerale annuale 2020
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una graduale riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Con la nota n. 346972 dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di Unioncamere la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Bonus Covid-19: in arrivo i 600 euro di aprile senza nuova domanda
Inps, Comunicato Stampa 21 maggio 2020; Circolari 29 maggio 2020, n. 66 e 67
Le categorie di lavoratori indicate nel decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), che hanno già percepito l’indennità Covid-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve (o hanno già ricevuto) l’indennità 600 euro di aprile in automatico e senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto “Rilancio” (D.L.19 maggio 2020, n. 34).
I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica.
Il secondo pagamento di aprile è in disposizione dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci “Prestazioni>Pagamenti”.
Per consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciare al bonus, coloro che hanno già presentato la domanda possono accedere al “servizio indennità Covid-19” con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato).
L’Istituto informa inoltre che sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l’invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.
Specifici chiarimenti sono stati forniti dall’Inps con le Circolari n. 66 e n. 67 del 29 maggio 2020.
AGEVOLAZIONI
Bonus 600 euro di marzo: possibile chiedere il riesame delle domande respinte
Inps, Messaggio 1° giugno 2020, n. 2263
Con il Messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020, l’Inps ha fornito chiarimenti su modalità e termini per la richiesta di riesame delle istanze respinte, nonché sui motivi del rigetto, delle indennità concesse per il mese di marzo 2020 dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27) in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al riguardo l’Istituto previdenziale ha precisato che:
- è stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni (le istruzioni amministrative in merito sono state fornite con la circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020);
- gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, possono essere consultati dal Patronato, con proprie credenziali, o dal richiedente, dotato di PIN, nella sezione del sito Inps denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”;
- per le istanze respinte non è ammesso il ricorso amministrativo, ma solo il giudiziario; le sedi Inps possono tuttavia agire in autotutela, riesaminando le domande;
- lavoratori e Patronati possono fare istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 21 giugno) o dalla conoscenza della reiezione, se successiva al 1° giugno;
- l’utente potrà inviare la documentazione richiesta per il riesame attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, dove un’apposita funzionalità provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame; oppure tramite invio per e-mail alla casella dedicata denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni sede territoriale dell’Inps.
IVA
Gli adempimenti fiscali prorogati e in scadenza al 30 giugno
Per effetto dei vari Decreti-legge che si sono susseguiti negli ultimi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il mondo, nel nostro Paese, la maggiori parte degli adempimenti fiscali che scadevano tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono stati prorogati al 30 giugno 2020.
L’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), in particolare, ha previsto la proroga al 30 giugno dei seguenti adempimenti fiscali scadenti fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020:
- la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la presentazione del modello IVA TR per il rimborso e le compensazione del credito relativo al I trimestre 2020;
- la comunicazione liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
- l’esterometro del primo trimestre 2020;
- la presentazione del modello EAS (comunicazione dati rilevanti enti associativi);
- l’invio del modello INTRA;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali;
- la richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT.
Il contribuente ha comunque avuto sempre la possibilità di effettuare gli adempimenti nei termini originari.
In vista dell’avvicinarsi della scadenza “generale” è quindi opportuno organizzarsi al meglio per scongiurare il rischio di qualche dimenticanza.
IRAP
Il taglio dell’IRAP per i soggetti non solari: i chiarimenti delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28/E
Il Decreto “Rilancio” (art. 24, D.L.19 maggio 2020, n. 34) ha previsto l’abbuono del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020.
Nella Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma ai contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
È stato chiarito, in particolare, che la norma vale per tutti i contribuenti che presentano i requisiti richiesti, a prescindere che siano “solari” o no.
A tale proposito, si ricorda che per il calcolo degli acconti valgono le seguenti regole: per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare i versamenti di saldo e prima rata di acconto devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre la seconda rata d’acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO
ISA 2020: il software per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software il tuo ISA 2020, versione 1.0.1, che permette il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.
Per permettere al software di operare correttamente è necessario:
- avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
- disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
- scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2020 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità.
È disponibile una Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020”. In caso di problemi di installazione e di utilizzo del prodotto è inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la propria area riservata dell’Agenzia Entrate.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Decreto “Rilancio”: trasformazione detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Agenzia delle Entrate, Vademecum “Le misure fiscali del decreto Rilancio”
L’Agenzia Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto ”Rilancio” (D.L. n. 34/2020), che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel documento viene presentata, sotto forma di schede, una sintesi delle novità di carattere fiscale e vengono descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto-legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.
L’art. 121 del decreto “Rilancio, in particolare, prevede per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,
la possibilità di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
- per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.
I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, viene precisato nel Decreto, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
AGEVOLAZIONI
Bando Impresa Sicura: pubblicate le graduatorie
Invitalia ha pubblicato le graduatorie di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase di prenotazione, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta:
- Elenco 1: Prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso;
- Elenco 2: Prenotazioni non ammesse a presentare domanda di rimborso.
Dopo 1,046 secondi dall’avvio del click day i fondi erano esauriti.
Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile all’indirizzo: https://erogazione.dpi.invitalia.it/
TERZO SETTORE
Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille
Agenzia delle Entrate, Elenchi definitivi soggetti beneficiari 5xmille
Sul sito internet dell’Agenzia Entrate sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti (Enti del volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti della ricerca scientifica e dell’università, Enti della Ricerca Sanitaria) che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dell’Irpef 2020 (anno d’imposta 2019).
In particolare, gli elenchi degli Enti del volontariato, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti della ricerca scientifica e dell’università sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati in data 12 maggio 2020, mentre quelli della ricerca sanitaria non sono stati modificati.
DICHIARAZIONI
730 precompilato: accettato “senza modifiche” solo se completo
L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla propria rivista telematica, precisa che la condizione per cui il modello 730 precompilato sia accettato senza modifiche, e quindi si possa usufruire dei vantaggi sui controlli, è che lo stesso sia completo e non siano necessarie correzioni o integrazioni.
Inoltre la dichiarazione si considera accettata:
- nel caso in cui sia trasmessa senza modificare i dati indicati nel modello precompilato;
- quando il contribuente effettua modifiche che non incidano sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio quando si inseriscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio o il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico);
L’Agenzia puntualizza però che, qualora il coniuge venga indicato “a carico” del dichiarante, il suo inserimento inciderà sulla determinazione dell’imposta e, di conseguenza, la dichiarazione risulterà modificata.
DICHIARAZIONI
730 precompilato: fino al 22 giugno è possibile annullare e correggere la dichiarazione inviata
Agenzia delle Entrate, Guida Dichiarazione Precompilata 2020
A partire dal 25 maggio scorso è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione corretta tramite l’applicazione web dedicata.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione può essere annullata una sola volta e fino al 22 giugno 2020 e che, con l’annullamento, tutti i dati inseriti saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia.
Si ricorda inoltre che:
- è possibile annullare il modello 730 se lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato” e accedendo all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio;
- in caso di compilazione di Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario prima cancellare i dati inseriti cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”;
- per procedere con l’annullamento occorre selezionare “Richiedi annullamento 730”;
- annullando il 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche l’F24 eventualmente predisposto;
- nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento del 730 e dell’F24.
- in caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia infine che, una volta annullato il 730, non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e, quindi, occorre trasmetterne una nuova; in caso contrario la dichiarazione risulterà omessa.
È possibile inviare il nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.
LOCAZIONI
Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale: i chiarimenti delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50/E
Con la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.
In particolare, le Entrate hanno chiarito che possono accedere al regime della “cedolare secca” (art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.
Resta fermo, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, così come chiarito con la citata circolare n. 26/E del 2011.
IMMOBILI
La guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età
Il 73% degli italiani è proprietario di casa di abitazione, circa un italiano su tre vive da solo e sono circa 1,3 milioni i nuclei familiari composti da anziani con un reddito inferiore a 20.000 euro, proprietari di una casa che vale almeno 200.000 euro. Spesso questa situazione si associa a una condizione di fragilità determinata dalla vecchiaia e/o dalla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.
L’insieme di queste circostanze suggerisce che vi sia un importante potenziale di sviluppo per strumenti che permettano di rendere liquida una parte della ricchezza accumulata nella casa di abitazione, conservando il diritto ad abitarci fino al termine della vita.
Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno pubblicato una Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età. La Guida costituisce un ulteriore strumento, ancora più intuitivo e innovativo con grafiche e personaggi animati, per far conoscere i principali istituti giuridici contenuti nella Guida cartacea dedicata alla Terza età che consentono di pianificare una vecchiaia serena disponendo anche della sola casa di proprietà.
Di seguito i cinque strumenti patrimoniali, presenti nella guida multimediale:
- rendita vitalizia
- contratto di mantenimento
- donazione con onere di assistenza
- prestito vitalizio ipotecario
- vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto.
APPROFONDIMENTI |
SOCIETÀ
Il Diritto camerale annuale 2020
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una graduale riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Con la nota n. 346972 dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di Unioncamere la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali
- le società semplici
- le società commerciali
- le cooperative e le società di mutuo soccorso
- i consorzi e le società consortili
- gli enti pubblici economici
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
- le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Misura del diritto camerale
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede | Unità | ||
Imprese che pagano in misura fissa | |||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 8,80 | |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 | |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | |||
Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 | |
Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 | |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 | |
Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | ||
Imprese con sede principale all’estero | |||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO
I nuovi ISA: il software per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità ISA 2020
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software il tuo ISA 2020, versione 1.0.1, che permette il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.
Per permettere al software di operare correttamente è necessario:
- avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
- disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
- scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2020 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità.
È disponibile una Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020”. In caso di problemi di installazione e di utilizzo del prodotto è inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Si rammenta che l’applicazione, quando viene avviata per la prima volta, potrebbe mostrare la finestra di dialogo “Avviso di protezione” contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare “affidabile” il fornitore di software e selezionare il tasto “Esegui” per continuare con l’installazione. Dopo l’avvio, l’applicazione si connette al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. In tal modo l’utente ha la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione dell’applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
Si ricorda che con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, applicati già dall’esercizio precedente, l’Agenzia Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la propria area riservata dell’Agenzia Entrate.
Delega agli intermediari
Occorre che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati.
Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.
Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.
Le deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate presso la sede dell’intermediario e che sia redatto un registro cronologico delle deleghe ricevute.
Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 16 giugno 2020 | IMU | Versamento acconto (o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente. | Possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili.
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Mod. F 24 |
Martedì 30 giugno 2020 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020.
Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020. |
Mod. F 24 |
Martedì 30 giugno 2020 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. | Mod. F 24 |
Martedì 30 giugno 2020 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2020. | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese. | Mod. F24 |
Martedì 30 giugno 2020 | Liquidazioni periodiche IVA (LIPE) | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematico |
Martedì 30 giugno 2020 | Comunicazione dati fatture transfrontaliero (Esterometro) | Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al I trimestre 2020. | Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. | Telematico |
Martedì 30 giugno 2020 | IVA – Modello IVA TR | Ultimo giorno utile per l’invio della richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del I trimestre 2020. | Soggetti in possesso nel trimestre di uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. | Telematico |
Martedì 30 giugno 2020 | IVA – Dichiarazione | Ultimo giorno utile per l’invio della della Dichiarazione IVA 2020 per il periodo d’imposta 2019. | Soggetti che nel corso del 2019 hanno esercitato attività d’impresa, artistica o professionale (eccetto i casi di esclusione). | Telematico |
Martedì 30 giugno 2020 | Covid-19 – Ripresa adempimenti fiscali sospesi
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Ripresa adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. | Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. | Si applicano le regole specifiche di ciascun adempimento sospeso. |
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