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Trasmissione dei dati al Sistema Ts: definite le nuove regole d’invio

Trasmissione dei dati al Sistema Ts: definite le nuove regole d’invio

Le spese sostenute nel 2020 andranno inoltrate entro gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 vanno comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Approda in Gazzetta Ufficiale, la serie generale n. 270 del 29 ottobre, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre che adegua il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.

Il decreto stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 coloro che devono inviare i dati al Sistema Ts effettuano la trasmissione delle informazioni compresa la modalità di pagamento delle spese sanitarie, obbligatoria per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione.

Per quanto riguarda i tempi, poi, il calendario d’invio prevede che le spese sostenute nel 2020 vadano inoltrate entro gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 devono essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema Ts indicando anche;

  • il tipo di documento fiscale
  • l’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione (ad esempio esente)
  • l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

I dati, aggregati per tipologia, riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, purché effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per permettere al contribuente l’eventuale integrazione della dichiarazione precompilata la consultazione, attraverso il Sistema Ts delle spese sanitarie e veterinarie che non danno luogo alla detrazione è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts comunicano, attraverso una apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it, la volontà di adempiere agli obblighi, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. Dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti trasmettono i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’Agenzia delle entrate fornisce al Sistema Ts l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso la stessa Agenzia i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda la tempistica della trasmissione dei dati il decreto stabilisce che venga effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021 vanno inviate le spese sostenute nel 2020
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale l’invio riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

La trasmissione dei dati assolve agli obblighi di cui

  1. alla dichiarazione dei redditi precompilata
  2. alla trasmissione dei dati delle fatture
  3. alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Sarebbe opportuno considerare ancor di più, viste le novità, far acquistare il software direttamente alle strutture mediche o specialistiche, che sono:

 

  • Struttura:

 

  1. Farmacia,
  2. Struttura sanitaria (accreditata o autorizzata),
  3. Struttura specialistica della Sanità Militare,
  4. Esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci (parafarmacie),
  5. Esercizi commerciali autorizzati alla vendita di dispositivi medici su misura (ottici),
  6. Farmacia assistenziale ANMIG

 

  • Professionista:

 

  1. Medico Chirurgo/Odontoiatra,
  2. Medico Veterinario,
  3. Psicologo,
  4. Infermiere,
  5. Ostetrica/o,
  6. Tecnico sanitario di radiologia medica

 

  • Nuovi ordini professioni sanitarie di cui al DM 8 agosto 2018

 

  1. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. Tecnico audiometrista;
  3. Tecnico audioprotesista;
  4. Tecnico ortopedico;
  5. Dietista;
  6. Tecnico di neurofisiopatologia;
  7. Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione;
  8. Igienista dentale;
  9. Fisioterapista;
  10. Logopedista;
  11. Podologo;
  12. Ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  14. Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. Terapista occupazionale;
  16. Educatore professionale;
  17. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. Assistente sanitario;
  19. Biologi

 

 

Scarica il decreto >>>>  G.U. n.270

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