Navigazione contenuti

Newsletter FEBBRAIO 2021:

Newsletter FEBBRAIO 2021:

IN BREVE
  • Invio dei dati spese sanitarie al STS prorogato all’8 febbraio
  • Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle
  • Partita la Lotteria degli scontrini
  • Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario
  • Esonero contributivo per il 2021 per autonomi e professionisti
  • Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default
  • “Bonus vacanze” non spettante restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi
  • I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
  • Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia
  • “Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021
  • È in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%
  • Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea
  • Il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
  • La Guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021
APPROFONDIMENTI
  • Accesso al regime forfetario per il 2021
  • Le nuove regole europee in materia di default

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Invio dei dati spese sanitarie al STS prorogato all’8 febbraio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765

Con il Provvedimento direttoriale 22 gennaio 2021, n. 20765 l’Agenzia Entrate ha disposto la proroga all’ 8 febbraio 2021 del termine, inizialmente fissato al 31 gennaio, per la trasmissione delle spese sanitarie relative al 2020, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tale proroga si riferisce alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

Di conseguenza è stato prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato: il relativo modello potrà essere trasmesso direttamente all’Agenzia Entrate fino all’8 febbraio 2021. In alternativa, è possibile accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Con il medesimo provvedimento è stato infine prorogato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021 il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, art. 1

Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.

Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:

  1. gli interessi per ritardato pagamento, di cui all’art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
  2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:

  • comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.

È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Partita la Lotteria degli scontrini

Agenzia Entrate-Dogane, Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU; Comunicato Stampa 30 gennaio 2021

È ufficialmente partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1° febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.

L’avvio della Lotteria è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.

La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;

Sono previsti i seguenti premi:

ESTRAZIONI ANNUALI ESTRAZIONI MENSILI ESTRAZIONI SETTIMANALI
1 premio da Euro 5.000.000

per chi compra

10 premi da Euro 100.000

per chi compra

15 premi da Euro 25.000

per chi compra

1 premio da Euro 1.000.000

per chi vende

10 premi da Euro 20.000

per chi vende

15 premi da Euro 5.000

per chi vende

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.

Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) – al momento dell’acquisto.

La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.

L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.

Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

D.M. 4 dicembre 2020

Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.

Calendario dei versamenti
TRIMESTRE SCADENZA
I trimestre 31 maggio
II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28 febbraio (anno successivo)

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.

I codici tributo da utilizzare sono:

TRIMESTRE CODICE TRIBUTO
I trimestre 2521
II trimestre 2522
III trimestre 2523
IV trimestre 2524

Le sanzioni devono essere versate con il codice tributo 2525 e gli interessi con il 2526.

 

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario

Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Vedi l’Approfondimento

 

LAVORO AUTONOMO

Esonero contributivo per il 2021 per autonomi e professionisti

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 20

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dei contributi previdenziali per le partite Iva e professionisti ordinisti colpiti dalla pandemia, con uno stanziamento di un miliardo di euro per il 2021.

La misura è destinata ai soggetti che nel 2019 hanno percepito un reddito non superiore ai 50.000 euro ed abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

La Manovra non contiene ulteriori dettagli sull’esenzione: criteri e modalità verranno fissati da uno o più decreti attuativi del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia.

 

IMPRESE, CREDITO

Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default

Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default

Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

“Bonus vacanze” non spettante restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° febbraio 2021, n. 66

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 66 del 1° febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il bonus vacanze sia stato fruito indebitamente, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di dichiarazione (730 o Redditi PF).

L’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà infatti:

  • ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze);
  • a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.

L’Agenzia ha inoltre confermato che il recupero dell’agevolazione riguarda esclusivamente il soggetto beneficiario e non anche il cessionario del bonus, senza quindi conseguenze pregiudizievoli per l’utilizzo in compensazione da parte della struttura ricettiva.

 

IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per accedere a tale misura.

Si ricordano i riferimenti normativi:

  • art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
  • art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.

Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.

 

FALLIMENTO

Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia

Banca d’Italia, Ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid”

La Banca d’Italia ha pubblicato la ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid“. Come osservato nel documento, sin dall’inizio della crisi economica determinata dalla pandemia, si è diffuso il timore che essa avrebbe determinato un’ondata di fallimenti d’impresa. Tale timore ha portato all’adozione di un vasto insieme di misure di sostegno alle imprese che si sono affiancate a interventi volti a «congelare» i fallimenti.

La ricerca fornisce una stima della relazione tra fallimenti e ciclo economico e formula una previsione circa la loro possibile evoluzione nell’immediato futuro.

Secondo le stime di Banca d’Italia la forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022 (nel 2019 i fallimenti erano stati intorno alle 11.000 unità). A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno.

Sono pure previsioni da interpretare con molta cautela. Come precisa la stessa Banca d’Italia:

  • da un lato potrebbero essere sottostimate, nella misura in cui la caduta eccezionale del PIL comporterà un aumento maggiore di fallimenti rispetto a quanto stimato da precedenti fasi recessive;
  • dall’altro lato, potrebbero essere sovrastimate se le misure di sostegno adottate e l’intensità della ripresa economica saranno capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la difficile fase congiunturale.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

“Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 58

Tra le detrazioni per interventi edilizi la legge di Bilancio 2021, all’art. 1, comma 58, ha previsto la proroga a tutto il 2021 del “Bonus mobili”, la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, innalzando il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione da 10mila a 16mila euro.

L’agevolazione, in particolare, spetta:

  • per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020;
  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

È in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%

Sito Superbonus 110%

È online il sito internet del Governo dedicato al Superbonus 110%. Il sito propone le norme di riferimento sull’agevolazione e i relativi documenti di prassi, nonché un interessante servizio Faq (risposte alle domande più frequenti) curato da Enea e Agenzia delle Entrate, con la possibilità di inviare quesiti sui seguenti argomenti:

  • A01 – Soggetti beneficiari
  • A02 – Tipologie di immobili ammessi
  • A03 – Interventi trainanti
  • A04 – Interventi trainati
  • A05 – Installazione di sistemi solari fotovoltaici
  • A06 – Limiti di spesa agevolabili
  • A07 – Esempi concreti
  • A08 – Opzione per cessione e sconto in fattura
  • A09 – Rilascio attestazioni e asseverazioni
  • A10 – Adempimenti
  • A11 – Visto di conformità.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea

Sito Ecobonus 2021, Bonus casa 2021

L’Agenzia Entrate ha reso noto che sono stati pubblicati e sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 per la trasmissione all’Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.

Si ricorda che il termine per l’invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, data di disponibilità del canale per l’invio dei dati.

Si ricorda che devono essere inviati all’Enea:

  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e al bonus facciate (incentivi del 90%), prorogati al 31 dicembre 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), da inserire nella sezione ecobonus;
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, da inserire nella sezione bonus casa.

Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibili le FAQ e il Vademecum sull’ecobonus, aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.

 

CREDITO

Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

Per le imprese e le famiglie in difficoltà economica e a rischio di diventare preda degli usurai, esiste la possibilità di accedere al credito più agevolmente tramite il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”, istituito dalla legge n. 108 del 1996 e gestito dal Dipartimento del Tesoro del MEF.

L’ammontare del Fondo di prevenzione dell’usura varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.

Le garanzie finanziate con il Fondo di prevenzione dell’usura favoriscono infatti l’accensione di prestiti del circuito bancario, prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali illegali del credito.

Le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) mentre i privati cittadini e le famiglie in difficoltà possono contattare le Associazioni e le Fondazioni di lotta all’usura.

Tali Enti, che sono gli effettivi gestori del Fondo, esaminano e valutano i singoli casi, per stabilire se sussistono le condizioni per ricevere le garanzie antiusura.

Una descrizione più dettagliata del meccanismo di funzionamento del Fondo è disponibile nel “Rapporto sul Fondo per la prevenzione dell’usura”, scaricabile in pdf sul sito del Dipartimento del Tesoro.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

La guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021

Agenzia delle Entrate, Guida i servizi “agili” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida aggiornata sui propri servizi di assistenza in modalità “agile”, ovvero in modalità semplificate senza bisogno di recarsi allo sportello.

Nella guida sono raccolti e ordinati tutti i servizi oggi disponibili da remoto: da quelli via email e pec a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo online utilizzando i servizi telematici, con e senza registrazione.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

Accesso al regime forfetario per il 2021

Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

 

Determinazione dei ricavi

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

 

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

 

Cause di esclusione

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

 

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono applicare il regime forfetario i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, in quanto non svolgono attività d’impresa (Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019). Ha confermato, invece, l’incompatibilità del regime forfetario con il regime di “Patent Box” (art. 1, commi 37-45, legge n. 190/2014).

 

Adozione e cessazione del regime agevolato

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

 

Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.

  2021 2020 2019
Limite massimo fatturato 65.000 €
Cause ostative che precludono l’accesso al regime.

 

 

Per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una.

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.
Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione
Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta

 

IMPRESE, CREDITO

Le nuove regole europee in materia di default

Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.

Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 8 febbraio 2021 Trasmissione dati spese al Sistema Tessera Sanitaria Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2020. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Lunedì 8 febbraio 2021 Opposizione utilizzo dati spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Contribuente interessato Comunicazione all’Agenzia Entrate
Martedì 16 febbraio 2021 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 4° trimestre. Artigiani ed esercenti attività commerciali Modello F24
Domenica 28 febbraio 2021 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.
Lunedì 1° marzo 2021 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare 2020. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci