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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: come richiederlo
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 marzo 202, n. 77923
Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).
Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.
L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo da presentarsi a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.
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EMERGENZA CORONAVIRUS
L’Italia resta rossa o arancione fino al 30 aprile: approvate le nuove regole anti-Covid
D.L. 1° aprile 2021, n. 44
Sono state approvate dal Consiglio dei Ministri le nuove regole, contenute nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle vigenti disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge, e di alcune misure già previste dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30.
In particolare, la proroga riguarda:
- l’applicazione nelle zone gialle delle misure previste per la zona arancione. Le attività della ristorazione potranno quindi proseguire solo con vendita d’asporto e a domicilio;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, con le limitazioni già vigenti. Tale spostamento è invece vietato in zona rossa. Resta confermato il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente.
Entro il 30 aprile potranno essere apportate modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, il provvedimento ha:
- introdotto l’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
- previsto l’esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
- disposto la proroga al 31 luglio 2021 di alcune norme in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria;
- esteso agli enti del Terzo settore (Onlus, OdV ed Aps) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
- previsto lo svolgimento in presenza dal 7 al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale (anche in zona rossa), dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
AGEVOLAZIONI, IMMOBILI
Cessione Superbonus: prorogato al 15 aprile il termine per la comunicazione per le spese 2020
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933; Comunicato Stampa 31 marzo 2021
Con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, slitta al 15 aprile 2021.
Destinatari della proroga sono, in particolare, i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.
Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.
IVA, ADEMPIMENTI
Rinvio al 1° ottobre per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83884
Con il Provvedimento direttoriale n. 83884 del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 del termine entro il quale occorre adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” – versione 7.0 di giugno 2020), e per il conseguente adeguamento dei registratori telematici.
A seguito dell’ulteriore rinvio, i dati dei corrispettivi potranno essere ancora trasmessi secondo le specifiche previste dall’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi – versione 6.0”, e solo dal prossimo 1° ottobre dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato telematico, che è comunque utilizzabile in via facoltativa.
La misura tiene conto da un lato delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, manifestate provenienti dalle associazioni di categoria, e dall’altro del fatto che l’art. 1, comma 10, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva precompilata.
Sono stati inoltre prorogati al 30 settembre 2021 i termini per adeguare i registratori telematici, cioè la scadenza entro la quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuova indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 10
Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.
I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.
La domanda, per chi non potesse godere dell’erogazione automatica, va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare.
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RISCOSSIONE
Annullate, ma non per tutti, le cartelle 2000-2010 di importo fino a 5.000 euro
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 4
Il “Decreto Sostegni” prevede lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
Non rientrano nell’automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
ATTENZIONE: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. |
Lo stralcio, questa volta, non avverrà in automatico, ma secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
AGEVOLAZIONI, IMPRESE
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2020
D.P.C.M. 25 marzo 2021
È stato adottato il 25 marzo 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00, fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
FATTURE ELETTRONICHE, ADEMPIMENTI
Rinvio per la conservazione elettronica delle fatture
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 5
Il “Decreto Sostegni” ha prorogato di tre mesi il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d’imposta 2019.
L’adempimento si considera tempestivo, e dunque non sanzionabile in considerazione dell’emergenza Covid-19, se effettuato entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Rispetto a quanto anticipato dal MEF con Comunicato Stampa del 13 marzo 2021, la proroga riguarda non soltanto le fatture elettroniche del 2019, ma tutti i documenti informatici. Inoltre, la proroga riguarda anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Si ricorda, infine, che il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al 30 giugno 2021.
Per quanto attiene alle fatture elettroniche, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il giorno 8 aprile) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio all’8 aprile 2019).
RISCOSSIONE
“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini
Agenzia Entrate-Riscossione – Faq 26 marzo 2021
Sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le FAQ (Frequently asked questions)
in materia di riscossione connessi all’emergenza Covid-19, aggiornate con le novità introdotte dal Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021).
In una di queste l’Agenzia ricorda che il Decreto considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).
Anche per le rate dell’anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.
WEB TAX
Versamento e dichiarazione imposta sui servizi digitali (ISD): il Decreto “Sostegni” riscrive i termini di scadenza
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 5; Agenzia delle Entrate, Circolare 23 marzo 2021, n. 3/E
L’art. 5, comma 15, del “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) prevede la proroga del versamento dell’imposta sui servizi digitali, che slitta, dal precedente 16 febbraio 2021, al prossimo 16 maggio. La dichiarazione, invece, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (il precedente termine cadeva il 31 marzo).
Dunque, in sede di prima applicazione, i soggetti passivi dovranno provvedere al versamento dell’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 entro il 16 maggio 2021 mentre la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.
Ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, con la quale fornisce interpretativi in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali (ISD), introdotta dell’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge di bilancio 2019.
TASSE E IMPOSTE VARIE
Canone Rai più leggero per bar e alberghi
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 6
L’art. 6, commi 5, 6 e 7, del “Decreto “Sostegni” ha previsto la riduzione del 30%, per l’anno 2021, del canone Canone RAI speciale (di cui al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246) a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.
In caso di versamento effettuato prima dell’entrata in vigore del decreto, il bonus è fruibile anche come credito d’imposta, pari al 30% di quanto versato.
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
AGEVOLAZIONI, IMMOBILI
Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su asseverazione e computo metrico
Sito ENEA – Sezione Approfondimenti Superbonus 110%
Nella nuova sezione Approfondimenti del sito dell’Enea dedicato al Superbonus, sono stati pubblicati nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 110% in tema di asseverazione e computo metrico. Le note di chiarimento, in particolare, sono state predisposte per agevolare il lavoro dei tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e di quelli che devono apporre il visto di conformità, e sono aggiornate al 18 febbraio 2021.
Relativamente all’asseverazione per il Superbonus 110% l’ENEA chiarisce che, la stessa, deve essere inviata attraverso il portale dedicato, allegando obbligatoriamente il computo metrico. Per l’ecobonus “ordinario“, invece, l’asseverazione non va inviata all’ENEA ma deve essere conservata dal soggetto beneficiario.
In tema di computo metrico l’ENEA precisa che è da allegare il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Dunque, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/approfondimenti.html
AGEVOLAZIONI, IMMOBILI
No al Superbonus per interventi su unità immobiliari “in costruzione”
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 16 marzo 2021, n. 174
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 174 del 16 marzo 2021, ha chiarito che per la fruizione dei benefici del cd. Superbonus è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Dunque, alle unità immobiliari iscritte nel Catasto Fabbricati con la categoria F/3 “unità in corso di costruzione”, non essendo definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale in quanto ancora in corso di costruzione, è preclusa la fruizione del Superbonus.
CATASTO
Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell’Agenzia Entrate
L’Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio portale un’utile brochure che spiega, in modo chiaro e sintetico, il funzionamento dei servizi catastali e ipotecari online, suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratuiti.
I primi prevedono il pagamento online (attraverso il sistema pagoPA) dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto. Permettono di richiedere una visura catastale di un immobile e di richiedere una ispezione ipotecaria.
I servizi gratuiti permettono invece di:
- conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile;
- conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale;
- conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali.
Sono inoltre disponibili i servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale ed altri servizi catastali online.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributo a fondo perduto “Sostegni”: a chi spetta, come si calcola e come richiederlo
Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).
Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.
L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.
ATTENZIONE: Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021. La trasmissione dell’istanza potrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia Entrate. L’invio potrà avvenire anche tramite intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” dell’Agenzia Entrate, o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato tramite autodichiarazione presente nel modello. |
I soggetti interessati sono quelli titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i “solari”) oppure,
- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Il contributo è previsto anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.
La condizione per accedere al contributo è che l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. Rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
Per il calcolo del contributo si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 da 100 mila a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Ai fini della determinazione del fatturato medio mensile occorre prendere in considerazione, indipendentemente dal regime contabile utilizzato:
- tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020 (nel caso di fatturazione differita si presti attenzione al fatto che rileva la data di effettuazione – es. DDT – e non la data fattura);
- le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’IVA delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020 (per i soggetti in ventilazione, tuttavia, come meglio specificato nel seguito, è anche possibile considerare i valori “al lordo”);
- occorre considerare nel “fatturato” anche le operazioni relative a cessioni di beni ammortizzabili.
Per quanto riguarda particolari regimi di determinazione dell’imposta, che potrebbero rendere complessa la determinazione degli importi di fatturato al netto dell’IVA, vengono confermate le semplificazioni già a suo tempo concesse in sede di contributo “Rilancio” (art. 25 D.L. n. 34/2020). Pertanto, nel caso di operazioni effettuate in regime di ventilazione, operazioni con applicazione del regime del margine, operazioni effettuate da agenzie di viaggio, l’importo del fatturato può essere riportato al lordo dell’IVA. Se si opta per questa impostazione, il criterio deve essere mantenuto sia per il 2019 che per il 2020.
Per l’individuazione dell’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019, i righi del modello Redditi cui fare riferimento sono i seguenti:
- RS116 per le PF e le Società di persone in contabilità ordinaria;
- RG2, col. 2 per le PF e col. 5 per le Società di persone in contabilità semplificata;
- LM2 per i soggetti “minimi” e da LM22 a LM27, col. 3 per i soggetti in regime “forfettario”;
- RE2, col. 2 per i professionisti;
- RS107, col 2 per le società di capitali.
- RS11, RG2 col. 7, RG4 col. 2, RC1 o RE1 per gli ENC ed equiparati in base al regime contabile adottato.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per il calcolo della media mensile, l’Agenzia Entrate ha chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovrà essere considerato il fatturato dei mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 (ma entro il 23 marzo 2021), l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il sostegno potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24.
L’amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli incrociati con i dati già presenti in Anagrafe tributaria. Se i controlli saranno superati verrà accolta la richiesta. L’accoglimento o meno della domanda, con i relativi motivi di scarto, saranno disponibili nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi – Contributo a fondo perduto.
A meno che non sia già intervenuto il mandato a pagamento è possibile presentare una nuova istanza, sostitutiva della precedente; se il mandato di pagamento è intervenuto è possibile presentare solo istanza di rinuncia (anche oltre il termine ultimo del 28 maggio 2021).
In termini di sanzioni e controlli si applica l’art. 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche sul proprio sito la Guida sul Contributo a fondo perduto del decreto “sostegni”.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
“Decreto Sostegni”: indennità a lavoratori dipendenti e autonomi
Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.
I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.
Il “Decreto Sostegni” riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:
- dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
- in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
Inoltre, non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.
La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:
- contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
- pensione diretta.
La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
- con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
ATTENZIONE: La domanda, per chi non potesse godere dell’erogazione automatica, va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare. |
L’indennità in favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.
La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.
L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all’attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:
- euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 000 euro annui;
- euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 000 e 10.000 euro annui;
- euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 000 annui.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 30 aprile 2021 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa l’anno d’imposta 2020. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva. | Telematica |
Venerdì 30 aprile 2021 | Comunicazione dati fatture estere – Esterometro | Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferito al I trimestre dell’anno. | Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. | Telematica |
Venerdì 30 aprile 2021 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre. | Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. | Telematica |
Venerdì 30 aprile 2021 | Imposta di bollo su documenti informatici | Versamento dell’imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici. | Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche. | Telematica |
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