IN BREVE |
|
APPROFONDIMENTI |
|
PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI
Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti
(D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:
- nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, che verranno erogati in via automatica o su istanza;
- un nuovo credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo;
- l’ulteriore proroga delle cartelle fiscali e dei relativi versamenti;
- il rinvio al 1° gennaio 2022 della “Plastic tax”;
- nuove regole per il recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali;
- l’aumento dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24;
- la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
- agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI LOCALI
Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-sexies, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020).
La disposizione è stata introdotta con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (art. 6-sexies).
Il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività e l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 33
Tra le novità introdotte con il decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), entrato in vigore il 1° giugno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi sono anche alcune misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano le procedure per l’accesso al Superbonus del 110%, di cui all’art. 119, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Con le nuove disposizioni viene sostanzialmente stabilito che:
- la detrazione si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico;
- per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, è sufficiente la Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), senza che sia necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
- per gli immobili di ONLUS, ODV e APS, in possesso di determinati requisiti, è previsto un meccanismo di calcolo per cui il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione può aumentare.
SOCIETÀ
Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.
Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Vedi l’Approfondimento
ENTI NO PROFIT
Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 66
Con il decreto “Semplificazioni”, art. 66 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è stata disposta la proroga di un anno, fino al 31 maggio 2022, del termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie “di mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del terzo settore.
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO
730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 maggio 2021, n. 125708
L’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’art. 1, comma 949, della legge di Stabilità per il 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia Entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.
Con il Provvedimento n. 125708 del 24 maggio 2021 l’Agenzia Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso.
L’Agenzia chiarisce che, tali criteri, sono individuati:
- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- in presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- in presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
AGEVOLAZIONI, IMPRESE
Contributo a fondo perduto per le start-up
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 1-ter, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69
Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 1-ter, che riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese, sia iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto art. 1 (per esempio il tetto di fatturato).
AGEVOLAZIONI, IMPRESE
Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E
Con la circolare n. 5/E, pubblicata il 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) e risposto ai quesiti formulati in merito dagli operatori.
In particolare è stato chiarito che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai decreti “Ristori”, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal decreto “Sostegni” per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.
Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitti o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.
I lavoratori autonomi in regime forfetario, che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni”, non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO
Modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020
D.M. 30 aprile 2021
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020.
Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
In particolare, nel decreto sono indicate:
- la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla base della nota tecnica e metodologica;
- gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
- le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
- le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 2019 e D.M. 2 febbraio 2021;
- le modifiche delle territorialità.
Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12 del decreto. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali.
SOCIETÀ , ADEMPIMENTI
Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale
La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono invece esclusi i liberi professionisti.
I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:
- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.
Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
IMPOSTA DI BOLLO
Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 maggio 2021 n. 346
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021, ha confermato che l’imposta di bollo relativa ai registri contabili elettronici deve essere corrisposta esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24, con il codice tributo “2501”.
La medesima imposta invece deve essere assolta con il contrassegno o con la delega modello F23 nel caso di registri e libri tenuti con sistemi meccanografici, stampati su carta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
In particolare l’Agenzia ricorda che:
- per quanto riguarda la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell’art. 7 del DL n. 357/1994, (modificato dall’art. 12-octies del decreto “Crescita” n. 34/2019), permette di derogare all’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi, disponendo che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”;
- con riferimento all’imposta di bollo, l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’art. 16, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Tale norma stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine:
- i repertori;
- libri di cui all’art. 2214, primo comma, del Codice civile;
- ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del Codice civile.
Pertanto in linea generale l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del Codice civile.
Ciò premesso, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali:
- siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo;
- siano tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso (libri contabili tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo), l’imposta di bollo:
- è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro, oppure 32 euro qualora non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione;
- deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
- deve essere versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Nel secondo caso (libri tenuti in modalità informatica) l’imposta di bollo deve essere:
- è dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio);
- deve essere versata con modello F24 con codice tributo “2501” in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-bis, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69
Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 6-bis (Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica), che interviene sulla disposizione contenuta nel decreto “Rilancio” relativa al “Superbonus” (art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) stabilendo che l’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell’incentivo, rientra anch’essa nei costi che concorrono al calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
IRPEF, REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
Smart working: il rimborso del “traffico dati” è imponibile in capo al dipendente
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 24 maggio 2021, n. 371
Con la Risposta ad interpello n. 371 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da una società tra professionisti che vuole avviare un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile (chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.
In particolare l’Agenzia ha confermato che il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, non essendo supportato da elementi oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, mentre è deducibile per la società, ai fini Ires, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del Tuir in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Covid-19: il calendario delle riaperture
D.L. 18 maggio 2021, n. 65
Con il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 il Governo ha approvato nuove regole per il contenimento del virus Covid-19 e stabilito un calendario per la riapertura delle attività economiche e sociali.
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche alle misure restrittive. Di seguito le principali:
- dall’entrata in vigore del decreto (18 maggio 2021), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, precedentemente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, viene ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti sopra indicati;
- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
- dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
- dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
- dal 22 maggio possono riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
- parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
- tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI
Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni
È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:
Contributi a fondo perduto
È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.
I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto “Sostegni”.
In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto, con l’applicazione di percentuali diversi a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni”, a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Credito imposta locazioni
Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Proroga delle cartelle fiscali
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).
Plastic Tax
È rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta “Plastic Tax” introdotta dall’art. 1, comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali
Con la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Crediti compensabili
Per l’anno 2021, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è stato elevato a 2 milioni di euro.
Riduzione delle bollette elettriche
È stata prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36
Sono previste agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e con Isee non superiore a 40.000 euro annui: esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali; un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto; esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021, e fino al 30 giugno 2022.
SOCIETÀ
L’importo del Diritto annuale camerale 2021
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.
Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali
- le società semplici
- le società commerciali
- le cooperative e le società di mutuo soccorso
- i consorzi e le società consortili
- gli enti pubblici economici
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
- società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Misure del diritto camerale 2021
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede | Unità | |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 8,80 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | |
Imprese con sede principale all’estero | ||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Mercoledì 16 giugno 2021 | IMU – Versamento | Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021. | Possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. | Modello F 24 ovvero
Bollettino di c/c postale |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IMU – Presentazione dichiarazione | Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. | Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;
A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente; Invio telematico con posta certificata (PEC). |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IMU – Presentazione dichiarazione Enti non commerciali | Presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2020. | Enti non commerciali | Telematica |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021
SOGGETTI OBBLIGATI Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021. |
Mod. F 24 |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. | Mod. F 24 |
Mercoledì 30 giugno 2021 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2021 | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |
Link Social, Informazioni e Ricerca
06.39.72.03.12
info@psclodio.com
Lun-Ven: 9:00-18:00