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AGEVOLAZIONI, DICHIARAZIONI
Modelli Redditi 2021 entro il 30 settembre per il contributo “perequativo”
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre 2021 n. 227357/2021; Mef, Comunicato Stampa 6 settembre 2021, n. 172
Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre 2021, il Ministero dell’Economia e Finanze ha annunciato il D.P.C.M. di proroga al 30 settembre 2021 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cd. “perequativo”.
Inoltre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021, ha stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio per la verifica del requisito del calo reddituale e quindi per l’eventuale calcolo del contributo a fondo perduto “reddituale” o “perequativo”.
Non sono state ancora rese indicazioni in ordine alla modalità di richiesta e calcolo del contributo stesso.
Si fornisce un elenco non esaustivo dei quadri di riferimento:
- Redditi PF – Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
- Redditi PF – Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
- Redditi PF – Lavoratore autonomo RE21, col. 3, ovvero reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite;
- Redditi PF – Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva LM8, col. 1 + LM36, col. 1, ovvero reddito d’impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite;
- Redditi SP – Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
- Redditi SP – Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
- Redditi SC – Redditi d’impresa RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite.
LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA
Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze
Inps, Circolare 6 agosto 2021, n. 124; Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909
La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.
Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.
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RISCOSSIONE, VERSAMENTI
Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 3 settembre 2021
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal mese di settembre riprendono le notifiche di cartelle ed avvisi, nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Nel documento si ricorda inoltre che:
- le rate, previste in piani di dilazione, in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, devono essere pagate entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dagli stessi, fissata in 10 rate anche non consecutive. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021;
- per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste);
- per le istanze di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale, ai fini dell’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), è sufficiente una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
- entro il 30 settembre 2021 scade il termine per il versamento delle rate scadute il 31 luglio 2020 (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuovo sostegno per gli esercenti che hanno subìto lo stop di almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021
Mise, Comunicato Stampa 1 settembre 2021
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha informato che è stato attivato il fondo dedicato alle attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta del contributo di 140 milioni di euro stanziato per il 2021 dal decreto “Sostegni-bis” (art. 2 del D.L. n. 73/2021) a favore degli esercenti rimasti chiusi almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
Il decreto interministeriale definisce l’elenco delle attività che hanno diritto al contributo e i criteri e le modalità per richiederlo. Tra le categorie dei beneficiari ci sono i gestori di sale da ballo, palestre piscine, impianti di risalita in montagna (skilift, seggiovie, funicolari), le aziende di catering, le attività museali e di gestione dei monumenti e le sale gioco.
Con la conversione del decreto legge il periodo necessario di chiusura 2021 per accedere a questo bonus è stato ridotto da quattro mesi a 100 giorni complessivi, anche non continuativi.
Discoteche e sale da ballo potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro per ciascun soggetto beneficiario, le altre attività ammesse fino a 12 mila euro di contributi.
I contributi, in base ai ricavi 2019, saranno pari a:
- 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro annui;
- 7.500 euro per ricavi compensi tra i 400 mila e un milione di euro;
- 12 mila euro a chi ha ricavi e compensi superiori al milione di euro.
FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI
Crisi d’impresa: prorogata l’entrata in vigore del Codice e delle segnalazioni di allerta
D.L. 24 agosto 2021, n. 118
Il D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale ha:
- prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
- rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI).
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IVA
Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.
Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.
Infine, poiché il comma 195, dell’art. 1 della legge n.160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 …” si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)
Con la Risposta n. 568/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato/confermato che in caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente.
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuovi contributi a fondo perduto dal Ministero del Turismo
Ministero Turismo, D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223
Il Ministero del Turismo, con la firma del D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223, ha sbloccato oltre 400 milioni di euro per le imprese del settore turistico, stanziati sul fondo istituito dall’art. 182 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Le misure prevedono contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistico-ricettive (alberghi e similari), nuovi contributi a favore di agenzie di viaggio e tour operator, nonché altre attività connesse al turismo: guide turistiche e accompagnatori turistici, servizi di trasporto mediante autobus scoperti e agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
Il decreto ora firmato prevede il riparto delle summenzionate risorse come segue:
- alle agenzie di viaggio e ai tour operator sono destinati euro 32.000.000 del 2021, più euro 128.710.774 del 2020, per un totale di euro 160.710.774;
- alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici sono destinati euro 25.760.000 per il 2021, consentendo di presentare istanza anche a chi non aveva partecipato al primo Avviso;
- alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti sono destinati 5 milioni di euro per il 2020 e altri 2 milioni di euro per il 2021, per un totale di 7 milioni di euro;
- alle imprese turistico-ricettive sono destinati euro 200 milioni;
- alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici sono destinati euro 10 milioni.
IVA
Entro il 16 settembre l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2021
Scade il 16 settembre 2021 il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2021.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
RISCOSSIONE
Verifica on line dello stralcio debiti con la definizione agevolata
L’Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito un servizio “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata” che consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, ossia del cosiddetto “Condono cartelle”.
In particolare si può verificare se nelle cartelle e negli avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021).
L’Agenzia della Riscossione ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.
Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente avesse conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in autonomia i moduli. Il contribuente in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
LOCAZIONI
Proroga al 6 ottobre per la domanda di contributo ai locatori che riducono il canone abitativo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre 2021, n. 227358
È stato prorogato al 6 ottobre 2021 il termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione: lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 settembre 2021, n. 227358. La proroga del termine per la presentazione dell’istanza è finalizzata a consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, in considerazione del fatto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo.
Si ricorda che, per il 2021, il locatore che concede un immobile ad uso abitativo ubicato in un Comune ad alta densità abitativa che costituisce abitazione principale, in caso di riduzione del canone di locazione, ha diritto a un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, con un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021
Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, Comunicato Stampa 31 agosto 2021
Un comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l’editoria del 31 agosto 2021 informa che dal 1° al 31 ottobre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal 1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.
IMPOSTA SULLE DONAZIONI
La donazione di quote di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. “franchigia”
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 30 agosto 2021, n. 571
In risposta all’interpello di un contribuente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 571 del 30 agosto 2021, ha ribadito che la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, del Tus (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) e non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l’ammontare.
Nel caso oggetto di interpello l’istante non aveva versato l’imposta sulle donazioni, poiché aveva usufruito delle agevolazioni previste dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, trattandosi di un trasferimento a favore di discendente, che acquisisce il controllo di cui all’art. 2359 cc e si impegna a continuare l’attività per almeno cinque anni. Ora il contribuente, che riceverà in donazione dalla propria madre un immobile con relative pertinenze, potrà beneficiare per intero della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta (art. 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006).
Ricordiamo che l’art. 57 del Tus da un lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo, riducendo di fatto l’importo della franchigia, ma dall’altro ne prevede specifiche deroghe; in particolare non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’art. 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex art. 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’art. 59 dello stesso decreto.
La donazione dei genitori delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, del Tus, non ha quindi effetti sull’importo della franchigia.
APPROFONDIMENTI |
LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA
Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e presentazione istanze
La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.
Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.
L’agevolazione spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua. Possono presentare la domanda di esonero contributivo all’INPS i soggetti che risultino iscritti:
- alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2020.
Sono state precisate le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996 il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.
Invece, per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II).
Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Il beneficiario non deve inoltre essere titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento avente le medesime finalità. È inoltre necessario che il soggetto sia regolare a livello contributivo.
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Le credenziali di accesso ai servizi descritti sono le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
L’accesso alla misura è previsto anche a favore degli iscritti alle Casse di previdenza, ma, in tale caso, la domanda di esonero dovrà essere indirizzata alla Cassa di riferimento, secondo le modalità dalla stessa definite, entro il 31 ottobre 2021.
Si ricorda infine che in caso di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.
L’esonero contributivo non ha effetti sulla prestazione pensionistica e quindi i contributi “esonerati” verranno considerati correttamente versati; il riconoscimento è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI
Crisi d’impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118
Il D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale ha:
- prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
- rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI).
ATTENZIONE: Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) all’art 2086 c.c., secondo comma sono, già in vigore fin dal 16 marzo 2019 e prevedono che: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. L’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.
Riteniamo perciò che quanto previsto dalle segnalazioni di allerta e dagli indici della crisi possa però continuare ad essere utilizzato in quest’ottica, come best practices, soprattutto per le micro imprese organizzate in forma societaria che non hanno modo di attivare sistemi di gestione più complessi e articolati. |
Tra le altre novità segnaliamo:
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art.2) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
Si prevede un nuovo sistema di “composizione negoziata della crisi” su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell’impresa in stato di crisi temporaneo e reversibile. La composizione della crisi verrà in questi casi demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.
L’imprenditore dovrà richiedere la nomina dell’esperto alla Camera di Commercio competente.
Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art. 3) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
Potranno accedere all’attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione. Per l’iscrizione nell’elenco occorrono le seguenti qualità:
- requisiti professionali (alternativi tra loro):
– iscrizione da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
– iscrizione da almeno 5 anni all’albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
– iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
– adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;
- formazione adeguata:
– possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021. Di fatto, le disposizioni relative all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti diverranno quindi operative solo a seguito dell’effettiva individuazione delle modalità di formazione stabilite dal Ministero della Giustizia.
La nomina dell’esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avverrà ad opera di una Commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo della regione.
La notizia della nomina dell’esperto verrà data mediante pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. Verrà omessa dalla pubblicazione ogni riferimento all’imprenditore che richiede la “composizione negoziata della crisi”.
Esito della “composizione negoziata” – Conclusione delle trattative (art. 11) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
In un’ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:
– contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
– convenzione di moratoria;
– accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);
– omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n. 267/1942).
In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:
– predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942;
– proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. n. 118/2021);
– accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n. 267/1942, dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 o dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Piano di risanamento e test di solvibilità (art. 3, commi1 e 2) – ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA
Verrà resa disponibile, su un’apposita piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, una “lista di controllo particolareggiata”, con «indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati».
Le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).
Il test di autovalutazione potrà rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”.
Segnalazione dell’organo di controllo (art.15) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’organo di controllo societario dovrà segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla “composizione negoziata”. La segnalazione dovrà essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.
La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull’andamento delle trattative saranno valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 del codice civile.
Regime premiale (art.14) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’accesso alla “composizione negoziata della crisi” sarà accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.
Modifiche alla legge fallimentare (art.20) – ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021
Il D.L. n. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) ed anticipa alcune disposizioni già contenute nel Codice della crisi d’impresa (per esempio gli “accordi ad efficacia estesa” e gli “accordi agevolati”) con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 16 settembre 2021 | Liquidazione periodiche IVA | Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Giovedì 30 settembre 2021 | Invio dichiarazioni per contributo perequativo | Termine ultimo di invio dei modelli Redditi (SC, SP, PF) per l’accesso al contributo perequativo. | Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento al periodo d’imposta 2019). | Telematica |
Giovedì 30 settembre 2021 | Invio spese tessera sanitaria | Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021. | Sono obbligati all’invio dei dati. | Telematica |
Giovedì 30 settembre 2021 | Imposta di bollo su fatture elettroniche | Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno. | Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. | Servizi AdE Mod. F24 |
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