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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Al via il Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre
D.M. 12 novembre 2021; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336196; Guida “Il contributo a fondo perduto perequativo”
È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:
- 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
- 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
- 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
- 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.
Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
Eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente sia al 2019 che al 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro 30 settembre 2021.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.
L’Agenzia ha messo altresì a disposizione la nuova Guida, che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.
IMPRESE, LAVORO
Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid
D.L. 26 novembre 2021, n. 172
Il Green-pass rafforzato o “Super Green pass” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre scorso. La certificazione verde rinforzata sarà rilasciata solo a chi si è vaccinato o ai guariti dal Covid-19 e permetterà di partecipare a spettacoli, eventi sportivi o accedere ai ristoranti al chiuso, a feste e discoteche e a cerimonie pubbliche.
Con il D.L. n. 172/2021, in particolare, sono state introdotte misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, attraverso una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.
Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Obbligo vaccinale per nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021, ossia:
- personale amministrativo della sanità;
- docenti e personale amministrativo della scuola;
- militari;
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria);
- personale del soccorso pubblico;
- polizia locale.
Green pass
La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.
L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
Green pass rafforzato
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
- spettacoli;
- spettatori di eventi sportivi;
- ristorazione al chiuso;
- feste e discoteche;
- cerimonie pubbliche.
A partire dal 29 novembre 2021 nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass rafforzato, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.
Altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
Il Governo, inoltre, ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
- possibilità di effettuare la terza dose di vaccino dopo 5 mesi dalla seconda;
- apertura alla terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, avvio delle campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022
A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.
Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”.
Dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI – in formato XML – anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
Tipo documento:
- TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.
Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.
TRIBUTI LOCALI
Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.
La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
- il modello F24;
- apposito bollettino di c/c postale;
- la piattaforma PagoPA.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse: domande entro il 21 dicembre
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336230
Con il Provvedimento n. 336230 del 29 novembre 2021 sono stati stabiliti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), destinato a ristorare le attività che anche nel 2021, a causa del Covid-19 e delle relative restrizioni, hanno subìto chiusure prolungate (almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.
Con il decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari (tra cui discoteche, sale da ballo e simili e altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine), l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione.
Al provvedimento sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni di compilazione.
L’istanza telematica può essere presentata tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con predisposizione mediante un software conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e trasmissione attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop telematico).
TERZO SETTORE, INCENTIVI
Contributi a sostegno degli enti del Terzo settore: domande fino all’11 dicembre
D.Dirett. 26 novembre 2021, n. 614
Con il Decreto n. 614 del 26 novembre 2021 il Ministero del lavoro ha indicato i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo per il sostegno agli enti del Terzo settore previsto dall’art. 13-quaterdecies del D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”).
Possono presentare istanza per il contributo:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle Province autonome
- le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate
che nel corso dell’anno 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ricomprese nei codici Ateco specificamente individuati nel decreto.
L’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in data anteriore al 25 dicembre 2020.
Le domande devono essere presentate:
- esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica denominata “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente;
- a partire dal 29 novembre 2021 e fino a sabato 11 dicembre 2021.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatture di fine anno: la detrazione IVA
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.
La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Vedi l’Approfondimento
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate
D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle Entrate, Faq 22 novembre 2021; Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2021 e alcune Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (cd. decreto “Anti-frodi”), in materia di Superbonus e bonus edilizi diversi.
Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che l’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.
La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di decreto “Anti-frodi”. Tale criterio temporale vale sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.
Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nel modello 730/2021 o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l’11 novembre 2021, e neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020
Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730), ovvero quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto per altre circostanze.
Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce tra l’altro che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’art. 1 del D.L. n. 157/2021.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”
D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle Entrate, Faq 22 novembre 2021
L’Agenzia delle Entrate, con le Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti sul D.L. n. 157/2021 (decreto “Anti-frodi”) che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi.
In una delle risposta l’Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
Inoltre, precisa ancora l’Agenzia, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni
Sono state aggiornate le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus al fine di consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- in relazione ai bonus edilizi, l’art. 1 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto “Anti-frodi”) impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute;
- la nuova regola si applica anche alle detrazioni diverse dal Superbonus;
- la nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021);
- non sussiste tuttavia l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e dell’asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l’11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia Entrate;
- la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia Entrate abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non sono obbligatorie l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese;
- i relativi crediti possono essere accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus Pubblicità 2021: aggiornato l’elenco dei richiedenti
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Comunicato Stampa 24 novembre 2021
Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.
Nell’elenco è indicato l’importo teoricamente fruibile da ciascuno dei soggetti richiedenti con la percentuale provvisoria di riparto. L’elenco sostituisce quello pubblicato il 27 aprile 2021 e tiene conto delle comunicazioni presentate sia nel periodo dal 1° al 31 marzo 2021 che nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.
Per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2021, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
CRISI D’IMPRESA
Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi
È operativa, dal 15 novembre scorso, la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi, l’Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in crisi.
La piattaforma è composta da un’area pubblica, di tipo informativo, e una “riservata” alle istanze formali.
L’accesso all’area pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l’accesso all’area riservata, invece, permette all’impresa di presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.
TERZO SETTORE
Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
È operativa dal 23 novembre 2021 la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) su cui vengono iscritte tutte le realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore.
Da tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nei registri, oggi esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o all’anagrafe delle Onlus. I registri restano “in vita” solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22 novembre. Stessa cosa per le Onlus: l’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate si “congela” alla data del 22 novembre 2021.
Via libera, invece, dal 24 novembre, all’iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore nel Registro Unico. L’iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.
Per i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente dal Decreto, l’adempimento di trasmettere gli atti al Runts.
Un altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.
In pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l’iscrizione al Runts, possono compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un’istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M n. 106/2020, allegando i documenti necessari firmati digitalmente.
Tramite il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da inviare all’ufficio del Registro. Inoltre, l’Ente interessato potrà consultare, in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l’ufficio.
IRPEF
Tassazione separata per oneri detraibili successivamente rimborsati
In una risposta pubblicata sul suo sito internet FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema di spese mediche oggetto di detrazione 19% che, dopo la presentazione del modello 730, siano state parzialmente rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che per esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente, ha precisato che le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera n-bis), del Tuir).
Pertanto, il contribuente dovrà indicare il rimborso ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 – Quadro D – o Modello Redditi Persone fisiche – Quadro RM).
APPROFONDIMENTI |
TRIBUTI LOCALI
La seconda rata IMU 2021
Il 16 dicembre 2021 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.
La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 16 giugno 2021 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2021.
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
- il modello F24;
- apposito bollettino di c/c postale;
- la piattaforma PagoPA.
Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, già dallo scorso anno, è intervenuto più volte per introdurre disposizioni, in materia di IMU, a favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia.
In particolare, il decreto “Agosto” (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) ha stabilito che l‘IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione biennale richiede quindi che:
- gli immobili rientrino nella categoria catastale D/3;
- gli immobili siano destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per questi immobili, per i quali non stata versata la prima rata, non è dovuto il versamento a saldo per il 2021.
Locatori in favore dei quali sia stata emessa convalida di sfratto per morosità
Inoltre il decreto “Sostegni-bis” (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) ha stabilito che:
- alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile;
- alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile predetto.
Gli stessi contribuenti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
Soggetti non residenti titolari di pensione
Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2021 ha previsto che, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, si fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:
- – titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- – residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
IVA, ADEMPIMENTI
Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.
ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione. |
Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2021, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2022 (che quest’anno cade di sabato, quindi il 2 maggio 2022), in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2022, riferimento 2021, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2022, nella quale viene effettuata la registrazione.
La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio. |
ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2021, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2022. La fattura viene consegnata dal SDI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2021), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2022, ad avvenuta registrazione. |
Fattura emessa a dicembre 2021 | Ricevuta e registrata a dicembre 2021 | Detrazione in dicembre 2021 |
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (entro aprile 2022) | Detrazione in Dichiarazione IVA del 2021 e registrazione tramite sezionale | |
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (dopo aprile 2022) | Detrazione non ammessa | |
Ricevuta e registrata a gennaio 2022 | Detrazione ammessa a gennaio 2022 |
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 16 dicembre 2021 | IMU/TASI | Versamento 2^ rata 2021 | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. | Mod. F 24 on line o bollettino postale |
Martedì 21 dicembre 2021 | CFP attività economiche chiuse | Termine per l’invio dell’istanza | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione chiuse per Covid in presenza delle condizioni stabilite dal D.M. 9 settembre 2021 e dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021. | Telematica |
Lunedì 27 dicembre 2021 | IVA | Termine per il versamento dell’acconto IVA 2021 | Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. | Mod. F 24 on line |
Martedì 28 dicembre 2021 | CFP perequativo | Termine per l’invio dell’istanza | Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021. | Telematica |
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