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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line
È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).
La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
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DICHIARAZIONI
Dichiarazione IVA e compensazione del credito dal 1° febbraio
Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2023 fino al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo).
Ricordiamo che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), anche prima di inviare la dichiarazione IVA 2023, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.
Ricordiamo infine che per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2022.
REGIMI AGEVOLATI
Requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54
Per l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.
Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):
- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
- abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
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AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati 4.0 per il 2023
Anche nel 2023, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, possono usufruire dell’agevolazione consistente nel credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La normativa non ha subito modifiche recenti e pertanto per il 2023 si procede “a regime”.
In ambito di investimenti tecnologicamente avanzati (i cosiddetti 4.0):
- per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
2022
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta (con le aliquote 2022) è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Dal 2023 al 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
- per i Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
- 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di utilizzazione del bene.
DICHIARAZIONI
Approvata la CU 2023 (anno 2022)
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023
Con il Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023 è stato approvato il Modello CU 2023 relativa al periodo 2022, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.
Le principali novità del modello sono le seguenti:
- nuovi campi dedicati al “bonus carburante” previsto dal D.L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato; si ricorda che il bonus è stato prorogato a tutto il 2023 grazie al “Decreto trasparenza prezzi carburanti” (D.L. 14 gennaio 2023, n. 5);
- è aggiornato il prospetto dei familiari a carico: grazie all’introduzione dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre, è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli);
- sono stati inseriti campi dedicati alle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;
- vi è una sezione contribuzione alla previdenza complementare: da quest’anno vanno riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal D.Lgs. n. 114/2022;
- inserito un nuovo codice per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010;
- inserito anche un codice specifico nella sezione redditi esenti, per le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (art.12-quinquies del D.L. n. 146/2021);
- è inserita tra le detrazioni anche quella spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro (art. 1, comma 155, legge di Bilancio 2022).
AGEVOLAZIONI
Il Decreto “Aiuti-quater” è legge
D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6
È stato definitivamente convertito in legge il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, c.d. Decreto “Aiuti-quater”.
Le principali novità riguardano:
- la riduzione dal 110% al 90% della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (salvo alcune eccezioni);
- la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari;
- l’aumento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio;
- la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal D.L. n. 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica. Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022;
- la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall’originaria formulazione della norma) dei termini per l’utilizzo e la relativa cessione dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.
IMPOSTA DI BOLLO
Scontano l’imposta bollo gli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 gennaio 2023, n. 130
Con la Risposta ad istanza di interpello n. 130 del 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che scontano l’imposta di bollo i verbali di avvio, sospensione e ripresa dei lavori, i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, redatti dal direttore dell’esecuzione del contratto pubblico, in quanto rientrano tra le tipologie di atti elencati all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Trattasi, infatti, di scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.
IMPOSTA DI BOLLO
Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98).
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74, comma 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni e servizi internazionali | Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intraUE | Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993- | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 |
Escluse per mancanza del presupposto territoriale | Servizi estero | Artt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 |
Split payment | Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 17, comma 5 e 6, e art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 46, D.L. n. 331/1993 | Non soggetto a bollo | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime forfetario | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Compenso occasionale | Imposta di bollo € 2,00 |
INCENTIVI
Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)
Dal 30 gennaio si è apreRTA la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, con la partecipazione di ABI e CDP, per favorire la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.
L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.
Sono richiesti investimenti compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e antisismica. Altri interventi agevolabili sono: eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi.
Due le forme di agevolazione:
- un contributo diretto alla spesa, concesso dal Ministero del Turismo,
- e un finanziamento agevolato, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.
Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia.
Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all’apposita convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede, pertanto, un ulteriore apporto di 600 milioni di euro da parte del mondo bancario, pari alla somma stanziata per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che porta la dotazione complessiva della misura a quasi 1,4 miliardi di euro.
Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici (in riferimento ai quali il codice ATECO da considerare è 52.29.09), i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
- in regime di contabilità ordinaria;
- in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
- laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.
Già dal 30 gennaio 2023 è aperta la piattaforma web sulla quale le imprese potranno scaricare la documentazione. La domanda potrà essere presentata online sul sito di Invitalia dal 1° marzo 2023.
AGEVOLAZIONI
La tardiva comunicazione all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione
Corte di Cassazione, Ord. 21 novembre 2022, n. 34151
Con l’ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151, la Cassazione ha stabilito che la normativa sui bonus edilizi condiziona il beneficio fiscale a un adempimento che consenta lo svolgimento dei controlli sull’effettivo diritto all’agevolazione entro un termine congruo.
Non possono detrarsi le spese per ristrutturazioni edilizie di un contribuente che ha installato dei pannelli solari e ha inviato la documentazione all’Enea oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori senza, inoltre, presentare l’asseverazione del tecnico. Le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione non potendo essere derogati i principi di certezza giuridica.
IMPOSTE DIRETTE
Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 26 gennaio 2023, n. 171
Con la risposta ad interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale debba essere il corretto trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.
Si ricorda che sono considerati “lavoratori frontalieri” esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.
Pertanto, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, il lavoratore si deve recare “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività. Pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.
Il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15, par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Pertanto la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (pari al 75% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni. La quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Svizzera).
In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.
PREVIDENZA
Pensami – Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione
È online la nuova versione del servizio Pensami – Pensione a misura, il simulatore ideato da INPS per fornire una consulenza pensionistica “fai da te” e per conoscere quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione.
“Pensami” permette all’utente, senza autenticazione e rispondendo a poche domande, di conoscere le principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, la data dalla quale potrebbe accedere alla pensione, le modalità di calcolo applicate e alcuni istituti per anticipare l’accesso alla pensione.
È disponibile anche un video di presentazione del servizio.
APPROFONDIMENTI |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il servizio on-line per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali
È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).
La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.
I contribuenti interessati devono presentare una richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:
- On-line in area riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
- On-line in area pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).
Se si presenta la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
Se si presenta la domanda in area pubblica:
- si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
L’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato altresì le risposte alle domande più frequenti (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DefinizioneAgevolata.pdf) sul tema. Dall’ambito di applicazione all’individuazione dei debiti che rientrano o meno nella Definizione agevolata, dalle modalità per aderire e per presentare la domanda alle modalità di pagamento o rateizzazione delle somme dovute. Vengono chiarite le modalità di versamento e cosa succede se non viene versata o viene versata in ritardo una rata. Nello specifico viene chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Nel caso in cui si aderisca alla Definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
REGIMI AGEVOLATI
I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54
Per l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.
Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):
- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
- abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio, se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).
Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:
- coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
- coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.
Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).
Concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia delle Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.
Non possono mai avvalersi del regime forfettario:
- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o i regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:
- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
- Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
- Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).
L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.
Tuttavia, alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 85.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione. La legge di Bilancio 2023 ha previsto un’ulteriore fattispecie tale per cui se vengono sforati gli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma ci si mantiene sotto i 100.000 euro si esce dal regime forfetario nell’anno successivo, quindi nel 2024; invece se si superano i 100.000 euro cessa immediatamente il regime forfetario e occorre applicare l’IVA all’operazione con cui viene superato questo limite.
Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto, qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.
Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 28 febbraio 2023 | Imposta di bollo su fatture elettroniche | Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2022. | Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. | Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24 |
Martedì 28 febbraio 2023 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA | Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2022. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Martedì 28 febbraio 2023 | Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario | Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. | Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. | Telematica |
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