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APPROFONDIMENTI |
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IMPRESE
Diritto annuale camerale 2023: entro il 30 giugno il versamento
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 23 febbraio 2023
Per il diritto annuale delle Camere di Commercio, il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 dell’11 novembre 2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente.
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.
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VERSAMENTI
Decreto “Alluvione”: disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 35 del 23 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che, con lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro, introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito le zone dell’Emilia Romagna, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.
Tra le misure previste dal cosiddetto Decreto “Alluvione” anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.
Il testo, in particolare, prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio.
La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.
Previsto anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%.
ACCERTAMENTO
Partite IVA “apri e chiudi”: emanato il provvedimento attuativo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 maggio 2023, n. 156803/2023
Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.
Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.
Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.
Vedi l’Approfondimento
ANTIRICICLAGGIO
Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese: pubblicato il primo decreto attuativo
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dir. 12 aprile 2023
L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, prevede:
- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, inclusi i trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle imprese;
- che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.
Il comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva.
Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.
Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.
IMPOSTE DIRETTE
Rivalutazione partecipazioni quotate: istituito il codice per il versamento dell’imposta sostitutiva
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 maggio 2023, n. 23/E
Con Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “8057“, per permettere il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di cui all’art. 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 107 a 109, legge n. 197/2022). Ricordiamo che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023.
Confermato invece l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056 per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75/E del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.
BILANCIO
Gli standard europei ESRS per il reporting di sostenibilità
L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory), ente di natura tecnica che si occupa dei principi contabili a livello internazionale e che svolge il ruolo di consulente tecnico della Commissione per la definizione delle regole di informativa ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha recentemente pubblicato i nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS), destinati a diventare le linee guida per redigere i bilanci aziendali di sostenibilità nei paesi membri dell’Unione Europea.
Gli standard ESRS sono suddivisi in 12 documenti riguardanti diverse aree:
Aspetti generali:
ESRS 1 Requisiti generali
ESRS 2 Contenuti generali
Ambientale (E):
ESRS E1 Cambiamenti climatici
ESRS E2 Inquinamento
ESRS E3 Risorse idriche e marine
ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare
Governance (G):
ESRS G1 Condotta aziendale
Sociale (S):
ESRS S1 Forza lavoro propria
ESRS S2 Lavoratori della catena del valore
ESRS S3 Comunità coinvolte
ESRS S4 Consumatori e utenti.
Entro giugno 2023 l’EFRAG pubblicherà anche la seconda serie di standard ESRS, ovvero quelli relativi alle linee guida settoriali:
- 5 settori sono già coperti dagli standard GRI: agricoltura, estrazione del carbone, estrazione mineraria, petrolio e gas;
- 5 settori verranno stilati seguendo la filosofia ad alto impatto: produzione di energia, autotrasporto, produzione di autoveicoli, cibo/bevande, tessile.
La serie 2 includerà anche gli standard ESRS per le PMI.
Mediante l’utilizzo di questi standard, tutte le grandi aziende dell’UE, gradualmente, dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte. L’adozione di linee guide standard dovrebbe mettere fine al fenomeno del greenwashing. strategia di comunicazione adottata da imprese, organizzazioni o istituzioni politiche che comunicano un impegno e un attaccamento alle politiche ambientali diverso da quello effettivo.
BILANCIO
Start-up innovative: approvazione bilancio e verifica requisiti e scadenza
Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (salva l’ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012), e dopo l’aggiornamento o la conferma del profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it, il rappresentante legale della start-up deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare tale dichiarazione nel Registro delle imprese.
Si tratta di un adempimento gratuito ma obbligatorio per legge.
Ricordiamo anche che le start-up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili. Per le start-up innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020 il termine è prorogato di 12 mesi.
Nel corso dell’esercizio 2023 scadranno quindi i termini per tutte le start-up innovative avviate nel 2017.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso
Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ – Definizione agevolata
In una delle FAQ recentemente pubblicate in tema di definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce cosa succede nel caso di adesione alla definizione agevolata per debiti per i quali si aveva una rateizzazione in corso.
La norma, spiega l’AdR, prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data sono automaticamente revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
AGEVOLAZIONI
Bonus una tantum edicole 2022: online la lista dei beneficiari
Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del bonus una tantum edicole per l’anno 2022, istituito ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 23 settembre 2022, che ha previsto, come misura di sostegno alle edicole, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno di una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022:
- interventi di trasformazione digitale;
- interventi di ammodernamento tecnologico;
- fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
- realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
ECONOMIA
Ocse pubblica il report Taxing Wages 2023: ritorna il “fiscal drag”
L’Ocse ha pubblicato il report Taxing Wages 2023 (https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2023_8c99fa4d-en) che analizza l’andamento e l’impatto del cuneo fiscale nei Paesi membri dell’Organizzazione.
Nel 2022 le imposte sui redditi da lavoro sono aumentate in tutta l’area Ocse a causa dell’aumento dei salari nominali, che ha spinto i redditi verso scaglioni fiscali più elevati, riducendo al contempo l’ammissibilità a crediti d’imposta e altri benefici in denaro. L’elevata inflazione ha poi causato un calo dei salari reali, con un doppio colpo per i contribuenti. Il fenomeno è noto come “fiscal drag” (drenaggio fiscale) e si manifesta quando si verifica un aumento della pressione fiscale sul reddito a causa di una inflazione in forte crescita.
Il report Ocse esamina nel dettaglio anche le variazioni del cuneo fiscale, ossia la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la retribuzione netta ricevuta dal lavoratore, e pone sotto indagine otto tipologie di famiglie, che variano per livello di reddito e composizione del nucleo familiare.
BILANCIO
Il bilancio degli enti del Terzo settore (ETS)
Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato la terza edizione aggiornata del volume “Il Bilancio del Terzo settore”. La monografia, a firma di Matteo Pozzoli (componente dell’Ufficio legislativo del Consiglio Nazionale e professore associato di Economia aziendale all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”), è scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.fondazionenazionalecommercialisti.it.
IRPEF
Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
La detrazione IRPEF 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).
INCENTIVI
Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio
Ministero della cultura, Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Avviso 11 maggio 2023
Con Avviso dell’11 maggio 2023, la Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MiC ha comunicato che le imprese interessate al riconoscimento del tax credit musica (per i costi sostenuti nel 2022) ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda online entro il 14 luglio utilizzando la modulistica per il riconoscimento del beneficio presente all’interno della piattaforma DGCOL (https://doc.cultura.gov.it/login.php).
Per accedere all’agevolazione in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo PEC e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
- presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- completa della documentazione prevista nel D.Dir. del 13 agosto e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
- presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L. 91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”. L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
All’indirizzo https://cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/ è disponibile il manuale per la compilazione delle domande.
APPROFONDIMENTI |
IMPRESE
L’importo del diritto annuale camerale 2023
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 23 febbraio 2023
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 dell’11 novembre 2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l’anno 2014 – Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).
Le imprese che, alla data del 17 aprile 2023, hanno già provveduto per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale senza maggiorazione del 20 per cento, possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’art. 17, comma 3, lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023 senza dover versare sanzioni e interessi.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato (https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/calcolo;jsessionid=LktNkneU_WA2_VO67upVpwvLNjnNuGetnQ9RsNQC.newinterjb1?execution=e1s1) la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- le società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001,
iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):
Sede | Unità | ||
Imprese che pagano in misura fissa | |||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | €44,00 | €8,80 | |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | €100,00 | €20,00 | |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | |||
Società semplici non agricole | €100,00 | €20,00 | |
Società semplici agricole | €50,00 | €10,00 | |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | €100,00 | €20,00 | |
Soggetti iscritti al REA | €15,00 | ||
Imprese con sede principale all’estero | |||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | €55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
Scaglioni di fatturato | Aliquote | |
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.
ACCERTAMENTO
Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 maggio 2023, n. 156803/2023
Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.
Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.
Il provvedimento attuativo e la procedura
Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.
In particolare, sono stati rafforzati i controlli e gli accessi già previsti dall’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione del numero di partita IVA, in linea con i criteri UE, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi.
In caso di partita IVA “sospetta”, l’Ufficio competente convocherà il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e per chiedere ulteriore documentazione contabile al fine di chiarire determinati aspetti oscuri dell’attività e ad ottenere la prova del possesso della soggettività passiva dell’imposta, consistente nell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa o lavoro autonomo.
Qualora i dubbi dell’Ufficio non venissero dissipati, l’Agenzia delle Entrate provvederà:
- a emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA;
- a disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system);
- nonché all’erogazione della sanzione di euro 3.000 di cui risponderà il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione.
Il contribuente sanzionato avrà comunque la possibilità di riaprire la partita IVA, ma soltanto integrando la richiesta con il deposito di una garanzia fideiussoria (assicurativa o bancaria) della durata di 3 anni dal rilascio di ammontare non inferiore a 50.000 euro.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione sarà pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Il provvedimento attuativo riporta anche il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.
Gli elementi di rischio che saranno indagati possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente, sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e saranno ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti.
Segnali di una mancata “operatività” della partita IVA saranno rappresentati dall’esistenza e dall’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento e più in generale “ogni elemento di coerenza” rispetto ad essa.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 16 giugno 2023 | IMU – Versamento | Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023. | Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. | Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale. |
Venerdì 30 giugno 2023 | IMU – Presentazione dichiarazione | Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. | Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;
A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente; Invio telematico con posta certificata (PEC). |
Venerdì 30 giugno 2023 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2023. | Mod. F24 |
Venerdì 30 giugno 2023 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. | Mod. F24 |
Venerdì 30 giugno 2023 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2023 | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. | Mod. F24 |
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