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Newsletter AGOSTO 2023:

Newsletter AGOSTO 2023:

IN BREVE

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI
  • Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto
  • Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente
  • Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità
  • Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale
  • La sospensione feriale dei termini per il 2023
  • Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate
  • Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda
  • Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi
  • Nuovo modello per la dichiarazione di successione
  • Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

APPROFONDIMENTI

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list
  • La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto

Ai sensi della normativa di riferimento (art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012) una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;

Infine, una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software

In particolare, nel caso in cui il requisito soggettivo fosse rispettato mediante la dotazione di un brevetto (o un software registrato) precedentemente intestato ad uno dei soci fondatori, si potrebbero configurare diverse soluzioni:

  • costituire una “normale” società a responsabilità limitata, farsi intestare il brevetto e poi, a quel punto, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative;
  • costituire la start-up innovativa (S.r.l.) a mezzo di conferimento del brevetto. In questo caso la società potrà essere direttamente iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative, ma sarà necessaria una perizia giurata dove si quantifica il valore del brevetto ai fini del conferimento;
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate, quando la società non è ancora costituita, il rilascio del codice fiscale per costituenda società. Con il codice fiscale si potrà chiedere all’ufficio brevetti la reintestazione del brevetto stesso. Al momento della costituzione della società si potrà chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, allegando come prova del requisito la richiesta di reintestazione fatta all’ufficio brevetti.

Segnaliamo di prestare molta attenzione al fatto che la start-up non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda.

 

 

AGEVOLAZIONI

Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15

Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), è esclusa qualsiasi valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la “regolarità fiscale” del contribuente.

A chiarirlo la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15, alla luce del principio secondo il quale l’erogazione del suddetto contributo, per attribuire ai soggetti particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia la liquidità necessaria a mantenere in vita le attività economiche, ha una evidente funzione “ristorativa” e non “premiale”.

Più precisamente, spiegano i giudici, l’erogazione del contributo prescinde da qualunque verifica dell’Agenzia in ordine a eventuali violazioni o debiti di natura tributaria, essendo subordinata al possesso di due soli requisiti, quali il limite dei ricavi inferiore a 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità

D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, art. 7-quater

Il cosiddetto Decreto “Bollette”, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, all’art. 7-quater, prevede un nuovo credito d’imposta per start-up innovative in possesso di determinati requisiti, solo per l’anno 2023 e per un massimo di 200.000 euro.

Il credito spetta alle start-up innovative costituite dal 1° gennaio 2020 che operano nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità, per attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro ed ha queste caratteristiche:

  • può essere sfruttato esclusivamente in compensazione, senza limite annuale di 250.000 euro;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive, fino all’anno nel quale termina l’utilizzo;
  • non rientra nel limite di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni del “regime de minimis”, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Ricordiamo che la somma degli aiuti de minimis non deve superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni, come da regolamentazione europea.

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande saranno fornite con apposito decreto attuativo.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale

A.C. 1134

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma del Codice della proprietà industriale, che rientra nel PNRR ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento prevede che, come nei principali Paesi occidentali, anche in Italia il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sarà di titolarità della struttura di appartenenza. Ciò renderà più agevoli i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni.

Con l’approvazione, dopo oltre 10 anni di tentativi, del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale si raggiunge un traguardo importante, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal PNRR – sottolinea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. – L’azione del Ministero, portata avanti condividendo il percorso con gli stakeholders interessati, contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforza l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo. Finalmente si segna un cambio di passo anche nei processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei brevetti grazie all’abolizione del cosiddetto professor privilege: la titolarità delle invenzioni in mano alle Università con molta probabilità renderà più agevole il passaggio dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.”.

Tra i diversi interventi operati dalla riforma si segnalano:

  • il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG;
  • il ribaltamento del c.d. professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore;
  • la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini per il 2023

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Nel 2023 il 20 agosto cade di domenica e quindi l’ultimo giorno diventa il 21 agosto 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.Dirett. 7 luglio 2023, n. 118

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 luglio scorso ha comunicato che la piattaforma permetterà agli enti beneficiari di presentare la domanda di partecipazione al “Social bonus” entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, come previsto dal Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

Con il recente Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, rende noto il Ministero, è stata pubblicata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al Social bonus, oltre a quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del terzo settore con le risorse finanziarie acquisite tramite le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

Il “Social bonus”, ricordiamo, è stato istituito in attuazione dell’art. 81 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), quale credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli Enti del terzo settore, che presentino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

 

 

DICHIARAZIONI

Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2023, n. 14/E

Tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa a ciascun condomino è certificata dall’amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (cfr circolare Agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 14/E).

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Nuovo modello per la dichiarazione di successione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 luglio 2023, n. 275086/2023

L’Agenzia delle Entrate, al fine di adeguare il modello dichiarativo al quadro normativo attuale e ai recenti chiarimenti interpretativi (come la recente circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 sul trattamento del “legato di genere”), con Provvedimento del 25 luglio ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Sono inoltre implementate alcune funzionalità presenti negli applicativi informatici per la gestione di particolari fattispecie.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 26 luglio 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 giugno 2023, in esame definitivo, il decreto correttivo alla Riforma dello sport che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Si è ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

La prima parte del documento effettua una disamina aggiornata della normativa vigente relativa alla istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese che operano in forma societaria o collettiva, nonché delle “misure” previste per gli imprenditori individuali.

Ricordiamo infatti che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  • con la modifica dell’art. 2086, secondo comma, c.c., ha statuito il dovere generale dell’imprenditore collettivo, e non solo di quello che opera in forma societaria, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • con l’art. 3 dello stesso Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si è esteso anche all’impresa individuale l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, andando a declinare, in tal modo, il canone di proporzionalità già espresso nell’art. 2086, secondo comma, c.c. e circoscrivendo l’obbligo per tali imprenditori all’adozione di presidi organizzativi, ancorché semplificati.

Nella seconda parte, dando seguito alle indicazioni fornite, il documento propone strumenti operativi (attraverso apposite check-list) che potranno essere di supporto nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti.

Attenzione: Le check list proposte dal CNDCEC sono uno strumento di supporto ma è sempre rimessa alla discrezionalità del professionista e delle imprese utilizzarle adattandole al caso concreto e considerando le variabili dell’organizzazione, la natura, la dimensione, la consistenza occupazionale e la complessità dell’attività in concreto esercitata, nonché gli obblighi di legge cui l’impresa è tenuta a uniformarsi.

Il contesto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza di moltissime PMI scarsamente organizzate:

  • le microimprese (0-9 addetti) sono, infatti, quasi 4 milioni e rappresentano il 94,8% delle imprese attive;
  • le grandi imprese (250 addetti e oltre) sono solo lo 0,1% del totale delle imprese.

È quindi di tutta evidenza come lo strumento proposto andrà, nella maggioranza dei casi, rivisto e considerato alla luce degli elementi soggettivi dell’impresa esaminata.

Consapevole di questa realtà, in concomitanza con la pubblicazione del documento, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso pubblico un ulteriore documento, elaborato con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze e la Fondazione CR di Firenze, destinato alle realtà più piccole: il documento “Prevenire e gestire le difficoltà dell’impresa. Vademecum per le piccole e medie imprese”.

Il documento ha in questo caso lo scopo di illustrare, in modo sintetico, con un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese, le novità in materia di “assetti adeguati”, di “composizione negoziata”, di regole che le banche sono obbligate a seguire quando trattano con un cliente in difficoltà.

Essere imprenditori significa credere nel futuro e nelle proprie capacità. È proprio questo atteggiamento di fiducia, in un mondo pieno di incertezza, a determinare il successo dell’impresa. Nessuna legge dovrebbe scoraggiare gli imprenditori dall’assumere rischi, dato che è dalla loro attività che tutta la società trae beneficio.

Al contempo, una visione ottimistica deve accompagnarsi all’attenzione nei confronti di tutto ciò che potrebbe mettere in difficoltà l’impresa.”

È questo l’incipit del documento che si occupa di assetti adeguati, composizione negoziata e dialogo con i creditori finanziari, con l’intento di illustrare, in modo sintetico, le novità apportate dalle recenti riforme, utilizzando un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese.

Cogliere tempestivamente i segnali di difficoltà di una impresa consente di porre in essere una serie di azioni che, proprio perché tempestive, spesso permettono di superare le difficoltà, evitando che sfocino in una vera e propria crisi.

 

 

DICHIARAZIONI

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, e vuole rappresentare uno strumento utile al fine di un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale da parte di cittadini, professionisti e operatori del settore.

La Guida fa riferimento alle precedenti circolari nn. 14/E, 15/E e 17/E del 2023 (“Raccolta”) che costituiscono una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti:

  • visto di conformità;
  • redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta;
  • oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023;
  • oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
  • crediti d’imposta;
  • detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus);
  • altre detrazioni;
  • versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.

Queste le sezioni della raccolta:

  • le spese sanitarie;
  • gli interessi passivi dei mutui;
  • le spese d’istruzione;
  • le erogazioni liberali;
  • i premi di assicurazione;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • le altre detrazioni e deduzioni;
  • i crediti d’imposta;
  • il recupero del patrimonio edilizio;
  • la riqualificazione energetica;
  • il bonus mobili ed elettrodomestici;
  • il Superbonus.

Contiene inoltre l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente a coloro che possono utilizzare il modello 730/2023, ma per ragioni di completezza espositiva, la raccolta fa riferimento anche a chi non può e, quindi, presenta il modello Redditi 2023 e tengono conto, oltre che delle novità normative, anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti tramite interpello o consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 ottobre 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

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