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PRINCIPALI SCADENZE |
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ADEMPIMENTI
Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
D.L. 29 settembre 2023, n. 132
È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:
- la proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante dalle cripto-attività;
- la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
- l’anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;
- la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- il differimento al 2024 dell’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righi RS378-RS381) omessi o incompleti per l’anno 2021 possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.
DICHIARAZIONI
Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per l’anno d’imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
Si ricorda che con il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.
Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
IRPEF
L’annullamento dell’opzione superbonus in compensazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023, ha reso possibile annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura di superbonus.
La richiesta dovrà essere effettuata sulla piattaforma web di cessione dei crediti, direttamente o tramite intermediario. Verrà resa nota l’attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel punto, sarà ripristinato l’ammontare del credito originario.
ADEMPIMENTI
Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:
- persone di fiducia;
- tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
Vedi l’Approfondimento
IMPOSTE SUI REDDITI
Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
IMPOSTE SUI REDDITI
Attenzione ai limiti “de minimis” anche per impatriati e ricercatori
L’introduzione del regime dei lavoratori impatriati e delle agevolazioni dedicate ai docenti e ricercatori che hanno scelto di trasferire la loro residenza in Italia rappresenta un importante incentivo per attirare professionisti altamente qualificati nel nostro paese.
Tuttavia, è fondamentale comprendere che quando i beneficiari di tali agevolazioni sono imprese o professionisti autonomi, si applicano le normative europee in materia di aiuti di Stato. In particolare, il regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013) stabilisce un limite massimo di aiuti ottenibili pari a 200.000 euro nell’arco di tre anni. In questo caso l’importo dell’aiuto può essere determinato in base ai risparmi fiscali ottenuti grazie alle esenzioni previste dai regimi menzionati.
È importante monitorare attentamente il rispetto dei limiti, poiché il loro superamento può comportare il recupero dell’eccedenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Lettere di compliance per i forfetari
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550/2023
Con il Provvedimento n. 325550/2023 del 19 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver disposto le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario (Legge n. 190/2014 e successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.
L’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l’altro consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.
Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.
Nello specifico, per gli esercenti attività d’impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l’ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.
Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l’intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.
Si segnala che l’art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha differito al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari dell’invio di lettere compliance.
IMPRESE
Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
L’iscrizione all’elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE
Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti
Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.
Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:
- che nell’ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno;
- che operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno.
Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso.
Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del decreto già dallo scorso 15 luglio 2023.
Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un’estensione del termine per l’adeguamento fino al 17 dicembre 2023.
Restano escluse dall’obbligo le imprese che rispettano tutte queste tre condizioni:
- nell’ultimo anno non abbiano avuto almeno 50 dipendenti;
- non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
- non operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo);
Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.
APPROFONDIMENTI |
La delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:
- persone di fiducia;
- tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.
Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un’altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell’Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati a operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.
Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, potranno richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei soli servizi online di una delle due Agenzie. In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i servizi online, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate:
- dichiarazione precompilata;
- cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”);
- fatturazione elettronica – le tue fatture;
- stampa modelli F24;
- pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia;
- ricerca ricevute;
- ricerca identificativi dei file inviati;
- ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia;
- ricerca documenti;
- consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili;
- interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie;
- altre comunicazioni;
- duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
- comunica e gestisci i tuoi contatti;
- controlla Pin;
- ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza);
- ripristina ambiente di sicurezza.
Mentre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile:
- visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000;
- consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni;
- consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi;
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria;
- presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
IMPRESE
L’iscrizione alla White List antimafia
L’iscrizione all’elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e sono le seguenti:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 31 ottobre 2023 | 770/2023 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2022. | Sostituti d’imposta | Telematica |
Giovedì 30 novembre 2023 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
· della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; · della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Persone fisiche
Società di persone Società di capitali |
Telematica |
Giovedì 30 novembre 2023 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Link Social, Informazioni e Ricerca
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