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Newsletter NOVEMBRE 2023:

Newsletter NOVEMBRE 2023:

IN BREVE
  • Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari
  • Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater
  • Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti
  • I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività
  • Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022
  • Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024
  • Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento
  • Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande
  • Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”
  • L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007
  • Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023
  • Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001
  • Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing
APPROFONDIMENTI
  • Proroga del secondo acconto IRPEF 2023
  • La fiscalità delle criptoattività
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IVA

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

I contribuenti minimi e forfetari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione “Fatture e corrispettivi” e quindi “Fatture elettroniche e conservazione”.

Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo SdI e, quindi, conservarla.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, anche tramite comunicazioni via mail, che il 31 ottobre 2023 scade la prima (o unica) rata della definizione agevolata (art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Per saperne di più/Definizione agevolata” del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

VERSAMENTI

Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

 

IVA

Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell’apposita sezione del sito (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata), gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamentisplit payment (di cui all’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014).

Si tratta degli elenchi di:

società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;

– enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite codice fiscale o denominazione.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione mediante l’apposito modulo di richiesta presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la visura camerale.

Si ricorda in merito che il meccanismo dello split payment prevede che, in deroga alle regole ordinarie, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In caso di fattura elettronica, l’applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità Iva”.

L’Unione Europea ha rinnovato l’autorizzazione alla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 5

Con l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, è stata prevista la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Prorogato inoltre, di un anno, il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

 

INCENTIVI

Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande

Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.Dirett. 16 ottobre 2023

Con Decreto Direttoriale del 16 ottobre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato termini e modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese.

La possibilità di compilazione delle domande, tramite IL Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://agevolazioni.dgiai.gov.it/), è aperta dalle ore 12:00 del 26 ottobre, e terminerà alle ore 12:00 del 23 novembre 2023.

Le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda potranno successivamente procedere con l’invio dell’istanza di accesso alle agevolazioni a partire dal 29 novembre 2023.

La misura, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, intende sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, e consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero.

 

ANTIRICICLAGGIO

Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”

Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.

Con riferimento alle catene di controllo esistono diverse teorie riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.

Secondo Assonime (Il Caso 1/2023 – Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali), la teoria preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% per ogni livello di proprietà. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Tale interpretazione, oltre che in linea con l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona), appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.

 

ANTIRICICLAGGIO

L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007

L’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all’art 20, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, comma 5). Nel caso in cui la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori, il CNDCEC si è espresso stabilendo che “in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”.

Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell’ambito della compagine sociale.

L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbero individuati come “titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (come titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”.

 

LAVORO SPORTIVO

Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del Lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 6 ottobre 2023 n. 460

Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 ottobre 2023, n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo. Successivamente, a causa di refusi contenuti nel testo, sono stati emanati nuovi chiarimenti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo.

La tanto attesa nota di prassi conteneva delle inesattezze e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota 26 ottobre 2023, n. 460) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2.

 

IMPRESE

Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001

CNDCEC, “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”, indirizzato prevalentemente al settore privato.

La recente normativa (D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937), indirizzata a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, ha l’obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l’interesse pubblico e l’integrità dell’ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l’istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Il documento di studio è disponibile on line.

 

IMPRESE

Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing

Linee guida ANAC

Secondo le Linee guida whistleblowing pubblicate da ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne), al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

  • in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.
  • In forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTI

Proroga del secondo acconto IRPEF

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto l’effettivo risultato del periodo d’imposta.

 

IMPOSTE DIRETTE

La fiscalità delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Come nella prima stesura, il documento esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67, del TUIR, la quale definisce le criptoattività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 TUIR) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a criptoattività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le criptoattività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

In considerazione della modifica del regime fiscale, la Legge di Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano criptoattività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.

La Legge di Bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle criptoattività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse criptoattività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento dello scorso 7 agosto 2023, n. 290480/2023, con il quale è stato anche approvato l’apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato provvedimento).

Il versamento delle somme va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:

  • “1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
  • “1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

È esclusa la compensazione.

Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l’applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.

Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro.

Il valore da assoggettare ad imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle criptoattività.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 30 novembre 2023 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·        della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·        della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci