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IVA
In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento
Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.
Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.
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TRIBUTI LOCALI
Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023
Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.
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IMPRESE
Il Regolamento per valutare le attività green
Regolamento delegato (UE) 27 giugno 2023, n. 2023/2486
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i criteri per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.
Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla “tassonomia UE”, fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell’ecosostenibilità.
I criteri sono relativi a:
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
- transizione verso un’economia circolare, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’UE dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.
Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.
ACCERTAMENTO
Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406671/2023
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a determinate condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il Fisco italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Con il Provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671/2023 diventa operativa la direttiva europea DAC7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 32/2023.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione:
- l’e-commerce;
- l’affitto di beni immobili;
- l’offerta di servizi personali;
- le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.
Il provvedimento chiarisce che sono tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.
I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.
Sono inoltre obbligati alla comunicazione i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, come, ad esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.
Le prime informazioni, relative al 2023, dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio, quindi, avverrà entro il 29 febbraio 2024.
IRES
Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove versioni aggiornate, valide dal 16 novembre 2023, del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia, e delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Sono inoltre stati aggiornati, nella stessa data, i software di compilazione e di controllo della comunicazione, prima dell’invio della stessa all’Amministrazione fiscale.
AGEVOLAZIONI
Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023
L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023 dell’Agenzia Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l’effettuazione delle stesse.
La comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l’apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.
Per i crediti d’imposta c.d. “tracciabili” il cessionario deve indicare:
- il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- una o più rate annuali dei suddetti crediti.
La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
Per i crediti d’imposta c.d. “non tracciabili” il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
Nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.
IRPEF
Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro
Agenzia delle Entrate, FAQ 23 novembre 2023
L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.
Lo scorso 23 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:
- un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per effettuarle;
- una FAQ in tema di crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro.
Relativamente a quest’ultima, questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate: “in considerazione della ratio dell’art. 25 del D.L. n. 104/2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa”.
Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
AGEVOLAZIONI
Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari
D.Dir. 20 novembre 2023
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 novembre 2023, ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici realizzati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022: l’elenco è pubblicato on line (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_A_Decreto_di_concessione_annualita_2022_bcd.pdf).
Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
La somma concessa sarà accreditata, in un’unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di accesso al bonus.
IRPEF
Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul codice fiscale per cittadini (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Cittadini.pdf/) e organizzazioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Enti_mod.pdf/): a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali errori o comunicare una variazione dei dati.
Il codice fiscale per cittadini può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA4/8. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito.
Il modello può essere presentato:
- a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile nella sezione “Contatti e assistenza” del sito dell’Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici”;
- tramite PEC a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”;
- tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Il codice fiscale per enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini dell’IVA può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6 (“Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.
Il modello può essere presentato:
- di persona, a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o tramite un delegato;
- per posta raccomandata, allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
- tramite PEC, allegando la copia di un documento di identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.
Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”.
CONTRIBUENTI
False comunicazioni “Avviso di notifica fiscale”
L’Agenzia delle Entrate ha segnalato una recente campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail, con il fine di ottenere dalla vittima il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse.
Il documento che si caratterizza per:
- loghi di MEF e Agenzia delle Entrate;
- errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni;
- senso di urgenza generale;
- minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 euro);
- firma del documento a nome di un precedente direttore dell’Agenzia, fra l’altro differente dall’attuale citato nel testo.
BILANCIO
Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023
Il 9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota l’approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative” (https://www.fondazioneoic.eu/?p=15878).
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e l’Alleanza delle Cooperative Italiane hanno pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative, in prossimità della loro entrata in vigore, fissata per la fine del 2023 (si applicano infatti ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva).
Il documento illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi aspetti della contabilità delle cooperative, quali:
- la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
- le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
- l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
- i ristorni.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento
Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.
Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che i soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato limite (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).
Nelle predette comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.
Viene quindi invitato il fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.
Nella comunicazione l’Agenzia ricorda altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta”.
Qualora il fornitore ritenesse di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. È quindi rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate; la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.
Si segnala infine che in tali comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti. L’anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.
TRIBUTI LOCALI
La seconda rata IMU 2023
Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
- il modello F24;
- apposito bollettino di c/c postale;
- la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.
A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.
Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:
- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.
Si ricorda che entro il 30 giugno 2024 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2022, la dichiarazione IMU 2023.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 18 dicembre 2023 | IMU/TASI | Versamento 2a rata 2023 | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. | Mod. F24 on line |
Mercoledì 27 dicembre 2023 | IVA | Termine per il versamento dell’acconto IVA | Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. | Mod. F24 on line |
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