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NEWSLETTER Febbraio 2024:

NEWSLETTER Febbraio 2024:

IN BREVE
  • In vigore il decreto “Adempimenti”: molte le novità nel sistema tributario
  • L’applicazione della marca da bollo in fattura
  • I fringe benefit del 2024
  • Come accedere al “nuovo” patent box
  • Utilizzo oltre il termine ordinario dei crediti d’imposta 4.0
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e “dicitura” nei DDT
  • Limite compensazioni modelli F24 2024
  • La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni
  • Modalità di fatturazione per le professioni sanitarie
  • Pubblicata l’edizione aggiornata della Guida “Immobili e bonus fiscali 2024”
  • Contributo per il caro energia esteso al I trimestre 2024 ma con regole ISEE più stringenti
APPROFONDIMENTI
  • Tutte le novità del decreto “Adempimenti”
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

In vigore il decreto “Adempimenti”: molte le novità nel sistema tributario

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita IVA, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

L’applicazione della marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

I fringe benefit del 2024

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 16 e 17

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto, con riferimento al solo anno d’imposta in corso:

  • l’innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti,
  • incluso, in questo regime di esenzione e nell’ambito del medesimo unico limite, le somme erogate o rimborsate allo stesso dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Ricordiamo:

  • che si considerano “figli fiscalmente a carico” quelli che abbiano un reddito (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni;
  • che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Come accedere al “nuovo” patent box

L’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato la disciplina del patent box, sostituendo quello previsto dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prevedendo un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati (non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il c.d. know-how).

I soggetti che intendono optare per il nuovo patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

 

 

AGEVOLAZIONI

Utilizzo oltre il termine ordinario dei crediti d’imposta 4.0

La legge di Bilancio 2021, in relazione al “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi“, prevede che la sua fruizione in compensazione in F24 sia ripartita in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Ricordiamo ora che la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 aveva già precisato quanto segue:

  • la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
  • Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
  • Con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051-1062 della legge di Bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo a partire dall’anno N+4.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e “dicitura” nei DDT

Risposta ad interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024, n. 5-01787

Ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1062, legge n. 178/2020) dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del credito in esame, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo inoltre che, a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178/2020.

Con la Risposta n. 270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva inoltre chiarito che anche i documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto” assolvono la funzione di identificare l’investimento e devono, dunque, contenere l’espresso riferimento alle disposizioni sopra indicate.

Con la Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024, il MEF, pur confermando che in generale anche sui DDT deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che, in ottica di semplificazione, la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata anche nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge n. 178/2020, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

 

 

VERSAMENTI

Limite compensazioni modelli F24 2024

In relazione ai limiti per l’utilizzo di crediti in compensazione in F24, ricordiamo che:

  • per il 2020 il decreto “Rilancio” aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro;
  • per il 2021 il decreto “Sostegni-bis” aveva raddoppiato l’incremento del limite di importo utilizzabile a 2 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2023, per effetto delle novità previste dall’art. 1, comma 72, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è confermato a 2 milioni di euro.

Il predetto limite va verificato secondo un “principio di cassa” riferito all’anno solare di presentazione dei modelli F24 e non in base all’anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione.

I modelli F24 che comprendono compensazioni di qualsiasi tipo, sia con saldo a zero che con saldo positivo, devono essere pagati utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online).

A decorrere dal 1° luglio 2024 produrrà effetti la novità prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 94, legge n. 213/2023) che introduce un divieto assoluto di compensazione in F24 per quei contribuenti che avranno ruoli esattoriali o accertamenti esecutivi per debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro. Il divieto si applicherà ai contribuenti con debiti erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione e per i quali i termini di pagamento risulteranno scaduti senza che siano stati effettuati i dovuti pagamenti o senza che siano in atto provvedimenti di sospensione.

Il divieto si applicherà anche all’importo di credito eventualmente eccedente il debito: quindi, per esempio, se un contribuente dovesse avere un debito “esattoriale” di 110.000 euro e un credito utilizzabile di 800.000 euro, non potrà utilizzare per la compensazione nemmeno i 690.000 euro eccedenti.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 52 e 53

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo.

Si tratta di fatto di una “riapertura” dei termini dell’istituto della rivalutazione, introdotto dagli artt. 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001, che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati.

La nuova norma non cambia le peculiarità della disciplina, i profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi, sono soltanto i parametri temporali.

Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti con la Risoluzione n. 23/E/2023, con riferimento alla rivalutazione 2023 e precisamente:

  • “8055” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • “8056” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
  • “8057” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

 

 

IVA

Modalità di fatturazione per le professioni sanitarie

D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, art. 3, comma 3

L’art. 3, comma 3, del decreto “Milleproroghe”, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha prorogato anche all’anno 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica a carico dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018), con riferimento:

  • alle fatture i cui dati sono da inviare a detto STS;
  • ai contribuenti che, pur se non tenuti a trasmettere i dati al STS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

 

In sintesi:

Soggetti tenuti all’invio dei dati al STS

Oggetto della fattura Modalità
Fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche da inviare al STS Cartacea
Fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati al STS Cartacea
Fatture aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prestazione, anche sanitaria, emessa nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA Elettronica
Fatture aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle sanitarie (es. docenza, convegni, perizie) emesse nei confronti di qualsiasi soggetto Elettronica
Fatture emesse per cessioni di beni, emesse nei confronti di qualsiasi soggetto Elettronica
Fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione. Elettronica

 

Soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS

Oggetto della fattura Modalità
Fatture emesse per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche Cartacea
Tutti i casi diversi dal precedente Elettronica

 

Si ricorda inoltre il venir meno dal 2024 degli esoneri alla fatturazione elettronica per contribuenti forfetari ed in regime di vantaggio.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicata l’edizione aggiornata della Guida “Immobili e bonus fiscali 2024”

È disponibile gratuitamente (al seguente indirizzo: https://notariato.it/sites/default/files/ImmobiliBonusFiscali2021.pdf?fbclid=IwAR1ZizJjPuxQ2s2t1Ofzy4ei5bo_dOp98Z6OKbv5TdXZP6Y42M3_ZeQKRV4) la Guida “Immobili e bonus fiscali 2024” realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

La Guida è aggiornata con la più recente normativa (D.L. 29 dicembre 2023, n. 212).

 

 

AGEVOLAZIONI

Contributo per il caro energia esteso al I trimestre 2024 ma con regole ISEE più stringenti

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 14

Tra le misure previste per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, la legge di Bilancio 2024, all’art. 1, comma 14, ha previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per il riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, in quota fissa e in base alle zone climatiche.

Il contributo è riconosciuto con le stesse modalità già previste per il IV trimestre 2023 dall’art. 3, comma 1, del decreto “Bollette”, D.L. n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023.

Per la nuova agevolazione, questa volta, sono previste regole più stringenti in tema di valori di reddito di riferimento ai fini ISEE.

Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, il bonus sociale bollette ritorna ad essere valido per chi ha un ISEE fino a 9.530 euro (che diventano 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Tutte le novità del decreto “Adempimenti”

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita IVA, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance.

Si analizzano le principali disposizioni.

 

Le novità in materia di dichiarazione

Viene istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati, per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

Dal 2024, inoltre, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA. D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un sostituto d’imposta, potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia in caso di risultato a credito o effettuando il versamento IRPEF tramite F24 in caso di risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.

Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita IVA.

Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

 

Scadenza delle dichiarazioni

Per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP viene anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre). Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti IRES, che si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del D.P.R. n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.

Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale, oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre). Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all’art. 5 del TUIR, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti IRES presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (attualmente entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

 

Modifiche ai modelli dichiarativi

A partire dal periodo d’imposta 2023 viene prevista la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, viene meno il requisito dell’indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal D.L. n. 138/2011 (art. 2, comma 36-vicies-ter), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’IVA) del D.Lgs. n. 471/1997.

Semplificazione in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l‘opzione non sarà più necessario l’invio dell’apposita comunicazione all’Agenzia, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Novità significativa anche per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), per cui, a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025, viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all’esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Procedure e adempimenti più “snelli”

Il decreto elimina l’obbligo di effettuare la Certificazione unica per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario e il regime fiscale di vantaggio. Semplificazioni anche per i depositari delle scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno “liberarsi” dell’incarico comunicando la cessazione direttamente.

A partire dal 2024 per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.

In materia di crediti d’imposta, già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, IRAP e IVA, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis (art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’art. 17 del Regolamento n. 115 del 2017.

 

Pausa ad agosto e a dicembre per gli invii del Fisco

Il decreto istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l’adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

 

La novità sugli ISA

Nella stessa ottica di semplificazione, viene prevista una riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso alcune integrazioni e modifiche. Si prevede che l’attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Viene inoltre operata una semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA.

Inoltre, viene previsto che l’Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine, vengono innalzate le soglie per l’apposizione del visto di conformità.

 

Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche

Con diversi interventi sull’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali. In particolare:

  • viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
  • il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;
  • il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita IVA, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali IVA, per le quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l’IVA, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute. Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

In un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

 

Nuove modalità per i pagamenti

Per facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di addebito in conto dell’F24 con scadenze future: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario potrà ricorrere all’autorizzazione in via preventiva all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un Provvedimento. Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

 

Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione

Il decreto, infine, contiene disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul rafforzamento dei servizi digitali e dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale. Indicazioni anche per le procedure software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed infine sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e sono state disposte modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Il 2024, però, è bisestile, pertanto il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

 

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

 

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter, D D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Artt. 17, commi 5 e 6, e 17-ter,  D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfetario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 28 febbraio 2024 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Telematica
Giovedì 29 febbraio 2024 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Giovedì 29 febbraio 2024 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2023. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

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