COMMERCIO ESTERO – Dal 11 febbraio 2015 nuovi adempimenti a carico dell’esportatore abituale – Approvato il modello di “Dichiarazione d’intento”
Con Provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di “Dichiarazione d’intento” che gli esportatori abituali potranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a partire dal 2015.
Ricordiamo che l’art. 20 del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazioni fiscali” ha modificato le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in esse contenute e gli adempimenti a cui sono tenuti gli esportatori abituali e i loro fornitori, al fine di effettuare cessioni in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.
La nuova procedura prevede, infatti, che siano gli esportatori a trasmettere all’Agenzia le lettere d’intento e che i fornitori non debbano più comunicare i dati in esse contenuti. I fornitori, dal canto loro, dovranno limitarsi a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della comunicazione da parte del proprio cliente, riepilogando in dichiarazione annuale IVA le suddette operazioni.
Il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, recependo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, ha approvato il modello e le istruzioni per inviare telematicamente alle Entrate la dichiarazione d’intento e ha fissato come termine entro il quale ci si dovrà adeguare alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate l’ 11 febbraio 2015.
Fino a quella data, gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le modalità tradizionali.
Il modello contiene i dati anagrafici del richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente. Inoltre, un unico quadro A riporta i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica.
Per la consegna al fornitore basta stampare la sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A del modello, dedicato al plafond.
La dichiarazione d’intento può essere presentata all’Agenzia in via telematica direttamente, attraverso i servizi Entratel o Fisconline, oppure per il tramite di intermediari abilitati.
Per l’invio è possibile utilizzare il software “Dichiarazione d’intento”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.
Per scaricare il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 con l’allegato modello “Dichiarazione d’intento” clicca sul link riportato sotto.
Per accedere al software “Dichiarazione d’intento” clicca sul link riportato sotto.
Fonte: www.tuttocamere.it
SOCIETA’ COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE – Istituito un apposito regime di aiuto finalizzato al loro sviluppo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, il Decreto 4 dicembre 2014, recante “Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione”.
Il decreto, “al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese”, prevede la istituzione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative:
- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere:
- a) sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
Con un apposito provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese saranno stabiliti il modello di domanda e lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale e saranno altresì fornite le necessarie precisazioni e i chiarimenti in merito all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca sul link riportato sotto.
Fonte: www.tuttocamere.it
DOMANDA DI RICONGIUNZIONE – Dal 16 marzo 2015 utilizzo esclusivo del canale telematico
Dal 16 marzo 2015, previste nuove modalità di presentazione della domanda di ricongiunzione:
– nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO (ai sensi dell’art. 1, legge n. 29/1979),
– nel fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. (ai sensi dell’art. 2, legge n. 29/1979) e quella
– dei periodi assicurativi per i liberi professionisti (ai sensi dell’art. 1, legge n. 45/1990).
Le modalità operative sono state dettate dall’INPS con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2014.
Gli interessati potranno presentare, esclusivamente in via telematica, le domande di ricongiunzione a partire dal 16 marzo 2015.
E’ previsto un periodo transitorio fino al 15 marzo 2015 durante il quale tali domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia in modalità telematica.
Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo e le istanze presentate in altra modalità non saranno procedibili.
Tre i canali previsti per la presentazione telematica delle domande:
– WEB: tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
– Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
– Contact Center Integrato: chiamando da rete fissa il numero verde 803164, oppure da rete mobile il numero 06 164164, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Per scaricare il testo della circolare dell’INPS clicca sul link riportato sotto.
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20179%20del%2023-12-2014.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
GARANZIA GIOVANI – L’INPS ha reso disponibile il fac-simile dell’istanza conferma
Con messaggio 9956 del 30 dicembre 2014, l’INPS comunica di aver proceduto all’elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute e di aver reso disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente alla elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio.
L’INPS ribadisce, in proposito, che, come stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
In allegato al Messaggio l’INPS riporta il fac-simile dell’istanza di conferma (MOD.GAGI – conferma); tale modulo è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” sul sito internet dell’INPS, seguendo il percorso “servizi on line”/ “per tipologia di utente”/ “aziende, consulenti e professionisti”/ “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN).
Per scaricare il testo del Messaggio dell’INPS clicca sul link riportato sotto.
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%209956%20del%2030-12-2014.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
L.N. 190/2014 – Aumentano gli incentivi per reti di impresa innovative
La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all’art. 1, comma 6, riforma la disciplina degli incentivi a favore delle aggregazioni di imprese che operano nel settore della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale, istituiti dall’art. 1, commi 56 e 57, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014).
La modifica più significativa riguarda l’ambito soggettivo dell’agevolazione. La misura, finora riservata alle imprese aggregate in Associazioni temporanee di imprese (ATI) o Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), viene ora estesa alle “reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative”.
Con la rimodulazione del comma 57 della L. n. 147/2013, le risorse del fondo sono erogate ai soggetti indicati sopra, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello Sviluppo Economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
- a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
- b) creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale;
- c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti indicati sopra;
- e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
La dotazione finanziaria prevista, a sostegno delle imprese composte da almeno quindici dipendenti, è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per il 2015.
Fonte: www.tuttocamere.it
L.N. 190/2014 – TESORERIA UNICA – Dal 1° febbraio 2015 assoggettate anche le Camere di Commercio
A decorrere dal 1° febbraio 2015, anche le Camere di Commercio saranno assoggettate al sistema di tesoreria unica e saranno quindi inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
Lo prevede l’art. 1, commi dal 392 al 395, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99).
Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate), originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica, ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
La nuova normativa prevede l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica le Camere di Commercio, che saranno pertanto tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario.
Nell’inserire le Camere di Commercio nella Tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984, la nuova normativa definisce il percorso per l’assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° febbraio 2015) e quello per lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari (30 giugno 2015).
Le Camere di Commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto (comma 394).
Il comma 395 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangono depositate presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.
Nella Relazione tecnica si prevede che l’afflusso presso la tesoreria statale sarà di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio 2013 – giugno 2014 da parte delle Camere di Commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015.
Le somme versate costituiscono risorse proprie delle Camere di Commercio e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso pari allo 0,25%. L’onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 mln. di euro annui.
Fonte: www.tuttocamere.it
ANAC – Unificata la casella di posta elettronica per comunicare con l’Autorità
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un avviso con il quale viene comunicato che dal 1° gennaio 2015 la sola casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità è protocollo@pec.anticorruzione.it, valida anche per le comunicazioni in materia di contratti pubblici e per quelle relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
La casella protocollo@pec.avcp.it dal 31 dicembre 2014 non è più attiva.
Per comunicare con l’Autorità clicca sul link riportato sotto.
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti
Fonte: www.tuttocamere.it
START-UP INNOVATIVE – Nuovi chiarimenti e indicazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con quattro nuovi pareri e una circolare, pubblicati sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti e nuove indicazioni operative in relazione alle Start-Up innovative.
Il primo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6057) fornisce chiarimenti in merito ad una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. n. 179/2012 (che afferma «non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda»), in quanto trattasi di S.r.l. unipersonale nella quale è stata conferita, da parte del socio unico, l’impresa individuale di cui era titolare.
Il secondo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6059) fornisce chiarimenti sulla creazione di una Start-Up innovativa nel settore del “civic crowdfunding” (finanziamento collettivo).
Il terzo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6062) fornisce chiarimenti sull’iscrizione, nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di Start-Up innovativa, di una società costituita nel novembre 2011 e quindi già iscritta nella sezione ordinaria dello stesso Registro.
Il Ministero ricorda che il termine da cui decorre il computo dei quattro anni, per usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012, è quello della data di costituzione della società.
Il quarto parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6064) fornisce chiarimenti in materia di sanzioni applicabili alle società Start-Up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal comma 15, dell’articolo 25, del D.L. n. 179/2012.
Il successivo comma 16 disciplina la fattispecie della “omessa presentazione“, tacendo integralmente sull’ipotesi di “ritardato adempimento“. Tuttavia, dal ritardato adempimento non può farsi discendere l’automatica cancellazione della Start-Up dalla sezione speciale.
Il mantenimento dei requisiti posti dal legislatore permette la conservazione dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, che assume una valenza quasi costitutiva. Ne consegue – secondo il Ministero – che il tardivo adempimento va sanzionato ordinariamente a norma dell’art. 2630 Codice Civile.
Nella circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 si affronta il problema del riconoscimento dello status di Start-Up innovativa a vocazione sociale. Secondo il Ministero tale riconoscimento deve necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese, dove sono iscritte le Start-up innovative e gli Incubatori certificati, mediante la pubblicazione di una apposita autocertificazione nella quale il legale rappresentante legale della società dichiari:
– di operare in via esclusiva in uno o più settori di quelli indicati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 (recante la disciplina dell’impresa sociale), indicando i settori e
– di realizzare, operando in tali settori, una finalità d’interesse generale.
Lo stesso rappresentante legale dovrà, inoltre, redigere – con cadenza annuale – e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio di competenza, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, nel quale descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto.
Tale documento dovrà essere redatto secondo le modalità indicate nell’apposita guida sugli adempimenti societari della Start-Up innovativa, disponibile sul sito del Ministero.
Fonte: www.tuttocamere.it
DURC – Dal 1° gennaio 2015 è cambiata la validità temporale per i lavori edili tra soggetti privati
Il documento unico che attesta la regolarità contributiva (DURC), emesso per i lavori edili tra soggetti privati, dal 1° gennaio 2015 ha la validità di solo 90 giorni e non più di 120 giorni come era stabilito fino al 31 dicembre 2014.
E’ quanto previsto dall’art. 31, commi 5 e 8-sexies della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”).
Ricordiamo, infatti, che il primo periodo del comma 5, dell’art. 31, stabilisce che “Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”.
Nel successivo comma 8-sexies, aggiunto dalla legge di conversione n. 98/2013, si stabilisce che “Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati”.
Dunque, il DURC emesso per i lavori edili tra soggetti privati dal 1° gennaio 2015 avrà la validità di solo 90 giorni e non più di 120 giorni come era stabilito fino al 31 dicembre 2014.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del DURC resterà di 120 giorni dalla data del rilascio.
Fonte: www.tuttocamere.it
CATASTO – Primo passo verso la riforma – Nuove attribuzioni alle Commissioni censuarie
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, recante “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
Il provvedimento, emanato in attuazione della delega fiscale (art. 2, legge n. 23/2014), ridefinisce la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie per la revisione del catasto.
Tali organismi, attualmente disciplinati dal D.P.R. n. 650/1972, rivestono un ruolo centrale nei procedimenti di determinazione delle tariffe d’estimo, a sostegno dell’amministrazione finanziaria.
In considerazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge delega, correlate alla prevista revisione del sistema estimativo, il numero delle sezioni in cui le commissioni sono articolate passa da due a tre, di cui una specializzata per l’attuazione della riforma.
Il compito delle commissioni, in fase di prima attuazione, sarà quello di rivedere il sistema estimativo del catasto dei fabbricati; i nuovi valori catastali infatti saranno calcolati sull a base dei metri quadri e non più del numero dei vani degli immobili.
Il decreto istituisce una Commissione centrale, con sede a Roma, e 106 Commissioni censuarie locali (provinciali), situate nelle città individuate nella tabella allegata al decreto.
A loro volta, le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni, una in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo.
Alle Commissioni censuarie locali, che si devono insediare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
Faranno parte, senza ricevere alcun gettone di presenza, delle commissioni censuarie locali rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, dei Comuni e degli Ordini e Collegi professionali tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti).
Alla commissione centrale parteciperanno anche magistrati e docenti di economia e di estimo.
Non potranno far parte delle commissioni i membri del Governo, delle giunte regionali e comunali.
I membri delle commissioni potranno rimanere in carica per cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento e il loro incarico non potrà essere rinnovato.
Per il loro insediamento si dovrà attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, individuerà una data unica di insediamento a livello nazionale.
Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.
Fonte: www.tuttocamere.it
BILANCI D’ESERCIZIO – Deposito presso il Registro delle imprese di copia non formalmente approvata – Non si configura reato – Il deposito non prova la verità dei dati
Non è configurabile la fattispecie di cui all’art. 483 Codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nel caso in cui siano depositati, presso l’ufficio del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, bilanci di esercizio di un società non formalmente approvati, non essendovi alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all’attività dei funzionari della Camera di Commercio in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.
E’ quanto emerge dalla Sentenza n. 1205 della Corte di Cassazione, Sez. V Penale, depositata il 13 gennaio 2015, che ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte d’appello che, dopo la decisione dei giudici di seconda istanza di assolvere l’amministratore dal reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione (articoli 48-479 del Codice penale), cercava almeno di fargli addebitare il reato meno grave di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del Codice penale).
Il fatto contestato era quello di avere depositato, presso l’ufficio del Registro delle imprese, due bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, con allegati i verbali di assemblee che in effetti non si erano svolte.
Le argomentazioni assunte dai giudici di merito e accolte dalla Corte di Cassazione vertono sul fatto che il deposito del bilancio presso la Camera di Commercio non ha carattere costitutivo, né con esso si attesta la regolarità della procedura di approvazione. Il funzionario della Camera di Commercio, pur rivestendo, ai sensi dell’art. 357 C.P. la qualità di pubblico ufficiale e non di incaricato di un pubblico servizio, tuttavia, nella tenuta del Registro delle imprese e in relazione agli atti in esso annotati, nel ricevere il bilancio e i verbali di assemblea, il suddetto funzionario si limita a dare atto dell’avvenuto deposito di tali atti e non della regolarità del loro conten uto.
È pur vero che il deposito del bilancio di una società sia obbligatorio per legge ed è ritenuto rilevante nell’interesse generale. La sua omissione, tuttavia, è sanzionata amministrativamente, così come previsto dall’articolo 2630 codice civile.
Il suddetto obbligo di deposito nel Registro delle imprese nulla ha a che fare con la veridicità del suo contenuto, in relazione alla quale sussistono norme sanzionatorie specifiche.
Il bilancio ha indubbiamente la funzione di oggettiva informazione, funzione espressa con il richiamo alla chiarezza e a una “rappresentazione veritiera e corretta” (art. 2423, comma 2, C.C.). Tale obiettiva informazione risponde all’interesse dei soci, dei terzi e della stessa società, nonché della collettività nel suo insieme, che riconnette importanza al regolare funzionamento delle imprese nell’ambito dell’economia nazionale.
Ma la fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 C.C. individua già autonomamente le condotte penalmente rilevanti sia nell’esposizione dei fatti materiali che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà sia nell’omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative e tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all’esercizio dell’attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina.
Fonte: www.tuttocamere.it
ISTAT – Codici delle città metropolitane al 1° gennaio 2015
Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore 9 città metropolitane: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari.
Si tratta di enti territoriali di area vasta costitutivi della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione e disciplinati dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014.
Allo scopo di individuarle univocamente e per finalità statistiche, l’ISTAT assegna alle città metropolitane, attualmente costituite dai comuni e dai territori afferenti alle province omonime, i seguenti codici:
Torino 201
Genova 210
Milano 215
Venezia 227
Bologna 237
Firenze 248
Roma 258
Napoli 263
Bari 272
Tali codici saranno inseriti nel file “Elenco dei comuni” in occasione del prossimo aggiornamento della pagina dedicata ai “Codici delle unità amministrative”.
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.
http://www.istat.it/it/archivio/145343
Fonte: www.tuttocamere.it
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