BILANCI D’ESERCIZIO – INTRODUZIONE DELLA NUOVA TASSONOMIA XBRL – Solo, per i bilanci approvati dopo la data del 3 marzo 2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 dell’avviso relativo alle nuove tassonomie XBRL (ver. 2014-11-17) dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese, a partire dal 2015, tutte le società di capitali italiane non quotate, tenute alla redazione del bilancio (in forma abbreviato o ordinaria), con eccezione per quelle che utilizzano i principi contabili internazionali (“IAS Adopters”), sono tenute ad elaborare tutto il “documento di bilancio” nel nuovo formato elettronico XBRL (eXtensible Business Reporting Language), estendendo pertanto l’applicazione dello standard anche alla nota integrativa.
La nuova tassonomia XBRL (ver. 2014-11-17) dovrà essere obbligatoriamente impiegata – secondo quanto inizialmente comunicato dall’Associazione XBRL Italia – per tutti i bilanci relativi all’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2014, o successivamente e “depositati” nel Registro delle imprese a partire dal 3 marzo 2015.
Dubbi sono subiti nati sulla interpretazione di questa data: la data del 3 marzo 2015 a riferita alla presentazione o all’approvazione dei bilanci?
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), per evitare il possibile sorgere di difficoltà operative, ha proposto di considerare il termine del 3 marzo quale “data di approvazione del bilancio e non di deposito”.
Per cui:
– per i bilanci approvati fino alla data del 3 marzo 2015 potrà essere adottato il vecchio sistema, con la nota integrativa senza la tassonomia;
– per i bilanci approvati, invece, in data successiva al 3 marzo 2015, tutti gli allegati, compresa la nota integrativa, dovranno essere redatti secondo con la nuova tassonomia.
In conclusione, la nuova tassonomia XBRL diverrà obbligatoria, anche per la redazione della nota integrativa, solo per i bilanci approvati (e non depositati) dopo il 3 marzo 2015.
Fonte: www.tuttocamere.it
D.L. N. 3/2015 – Introdotta la categoria delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE – Prevista l’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro imprese
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, il Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
Il decreto (c.d. decreto “Investment compact“) – in vigore dal 25 gennaio 2015 – introduce una nuova tipologia di PMI, le “Piccole e Medie Imprese Innova tive”, estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Le “PMI innovative”, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 3/2015, analogamente a quanto previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, dovranno iscriversi in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito di presentazione di una domanda in formato elettronico.
Fonte: www.tuttocamere.it
START-UP INNOVATIVE – Pubblicate le FAQ aggiornate relative al bando Smart & Start Italia al via dal 16 febbraio 2015
Con l’avvicinarsi della data di presentazione delle domande – prevista per lunedì 16 febbraio 2015 dalle ore 12.00 – e con l’individuazione di Invitalia Spa come soggetto gestore, sono arrivate al Ministero dello Sviluppo Economico le richieste di maggiori chiarimenti in merito al bando Smart & Start.
Per questo, sono disponibili, a decorrere dal 27 gennaio 2015, le FAQ con cui vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito ai soggetti che possono beneficiarne, alle modalità di presentazione delle domande, alle attività che possono essere ammesse alle agevolazioni, agli “investitori qualificati”; alle spese ammissibili, ecc.
Come noto, il bando Smart & Start Italia, approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 24 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014), finanzia le Start-up innovative che presentano un progetto imprenditoriale caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Per accedere alle FAQ clicca sul link riportato sotto.
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia/faq.html
Per accedere al sito di Invitalia e procedere alla presentazione della domanda clicca sul link riportato sotto.
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/presenta-la-domanda.html
Per saperne di più sul bando Smart & Start dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2028768:sostegno-alle-startup-smart-start
Fonte: www.tuttocamere.it
Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (14G00190) (GU Serie Generale n.277 del 28112014) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014.
Capo I Semplificazioni per le persone fisiche
Art. 6 Visto di conformita’ 1. Nell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele e’ relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita’ di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono
titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione e’ stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e’ definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la somma dovuta e’ pari all’importo della sola sanzione. La sanzione e’ ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento e’ effettuato entro la stessa data del 10 novembre.»; b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «abis)
se il visto infedele e’ relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita’ di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a); ater) nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente e’ tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.». 2. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall’assistenza fiscale prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; b) nell’articolo 22, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall’attivita’ prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; c) nell’articolo 26, il comma 3bis e’ sostituito dal seguente: «3bis. Ai fini della verifica del visto di conformita’, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all’articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita’, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.»; d) dopo il comma 3bis,
sono aggiunti i seguenti: «3ter. L’esito del controllo di cui al comma 3bis, e’ comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformita’ entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3ter, con le modalita’ indicate nell’articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l’ammontare delle somme dovute e’ pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell’articolo 36ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 3. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si applicano a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l’attivita’ di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.
VISURE REGISTRO IMPRESE – Ora ancora più complete
Dal 22 gennaio 2015 le visure del Registro delle imprese si arricchiscono di una informazione importante: il numero degli addetti occupati dell’impresa in ogni singolo Comune / localizzazione dell’attività.
Grazie alla collaborazione con INPS e ad un accurato lavoro di raccordo con i dati del Registro delle Imprese, dal 22 gennaio 2015 le visure del Registro delle imprese si arricchiranno del dettaglio del numero di addetti occupati in ogni singolo Comune.
In precedenza dalla visura era possibile rilevare solo il numero di addetti occupati complessivamente nell’impresa, senza poter disporre della loro distribuzione territoriale.
Con questo nuovo dettaglio si ottiene una rappresentazione più completa e capillare dell’occupazione e un’immediata visione del rilevo di ciascuna unità produttiva nell’impresa.
Ricordiamo infine che già dal 5 marzo 2014 la visura camerale aveva assunto un nuovo volto con elementi innovativi. Con una nuova veste grafica e una organizzazione dei contenuti più funzionale, imprese, amministrazioni pubbliche, professionisti e cittadini, nella consultazione dei dati del Registro delle Imprese, hanno la possibilità di ottenere informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e garantite.
Accanto ai miglioramenti introdotti per semplificarne la lettura, non mancano cambiamenti anche sul fronte tecnologico, con l’arrivo, nella prima pagina della visura camerale, del QR Code, cioè il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, grazie al quale chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento dell’estrazione. La lettura del QR Code avviene tramite l’app “RI QR Code” realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale delle Camere di Commercio: www.registroimprese.it.
Ricordiamo, infine che dal 23 settembre 2014, le imprese italiane, impegnate in attività di import-export, hanno la possibilità di ottenere un certificato o una visura in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio o sul portale registroimprese.it, senza doversi avvalere di una traduzione giurata.
Fonte: www.tuttocamere.it
Evoluzione dello studio professionale in STP – Pubblicato uno studio della FNC
Ad un anno dalla pubblicazione del Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183), a partire dal mese di aprile 2013 ad oggi risultano iscritte nel Registro delle imprese solo 193 STP (Società tra professionisti).
Secondo la Federazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), la scarsa diffusione della STP, oltre ad un retaggio storico e culturale, va sicuramente imputata alla molte incertezze causate dalla formulazione poco cristallina e, sotto alcuni profili carente, della legge n. 183 del 2011.
In particolare, depone a sfavore della diffusione di tali strutture, l’assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla STP e, vieppiù, una recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale anche per le società tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 183/2011 trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.
La possibilità di costituire società tra professionisti, secondo i tipi societari disciplinati nel codice civile, fa emergere la possibilità di procedere alla riorganizzazione dell’attività professionale tramite una STP, evolvendo i propri studi ovvero le già costituite associazioni professionali.
Lo studio, pubblicato il 15 gennaio 2015, si prefigge di valutare se esistano strumenti che possano favorire l’evoluzione dello studio in forme maggiormente strutturate, quali sino le STP, ovvero garantire il passaggio della clientela senza necessariamente ricorrere alla cessazione dell’attività professionale.
Lo studio prende in considerazione l’evoluzione dello studio professionale in società tra professionisti, soffermandosi, nello specifico, sulla cessione e sul conferimento dello studio e della clientela e sulle ipotesi di trasformazione praticabili alla luce del diritto positivo.
Per scaricare il testo della studio della FNC clicca sul link riportato sotto.
http://snurl.com/29mxawo
Fonte: www.tuttocamere.it
CASA – Il Notariato lancia il rent to buy e pubblica una guida per il cittadino
Per consentire ai cittadini di comprare casa, in un momento di difficoltà di accesso al credito, e ai costruttori di smaltire l’invenduto, il Notariato ha proposto di introdurre in Italia il rent to buy.
Si tratta di un’operazione unitaria attraverso la quale viene assicurato a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di conseguire da subito il godimento dell’immobile individuato, con pagamento di un canone periodico e di rinviare ad un momento successivo l’acquisto vero e proprio dell’immobile e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
Il legislatore ha introdotto il rent to buy con l’art. 23 del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”).
Il Notariato, con un comunicato stampa del 23 gennaio 2015, rilancia l’attenzione sul tema del rent to buy, in un incontro con l’Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Banche, costruttori e mondo accademico, per mettere a punto soluzioni giuridiche e fiscali per la concreta applicazione e diffusione di questo nuovo strumento destinato a incoraggiare le contrattazioni immobiliari e la ripresa del mercato.
Al contempo, il Consiglio Nazionale del Notariato, per informare e orientare i cittadini sul tema, ha pubblicato:
– un decalogo informativo che spiega, con un linguaggio semplice e chiaro, tutto quello che c’è da sapere sul rent to buy: vantaggi e svantaggi sia per il venditore, sia per l’acquirente e quali sono le tutele previste dalla legge;
– una bozza di schema contrattuale.
Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.
http://www.notariato.it/sites/default/files/230115_CoSrenttobuy.pdf
Per scaricare il testo del decalogo proposto dal Notariato clicca sul link riportato sotto.
http://www.notariato.it/sites/default/files/1_DECALOGO_rent%20to%20buy.pdf
Per scaricare il testo dello schema contrattuale proposto dal Notariato clicca sul link riportato sotto.
http://www.notariato.it/sites/default/files/Rent-to-buy-schema.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
BOLLO VIRTUALE, RELATIVI ACCESSORI, INTERESSI E SANZIONI – Versamenti con il modello F24
A partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, dovranno essere effettuati mediante il modello F24.
Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati al bollo virtuale, fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme di cui sopra potranno essere effettuati anche utilizzando il modello “F23”.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 3 febbraio 2015, n. 14261/2015.
In un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.
Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate prevede l’estensione di tali modalità di versamento anche alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
In pari data, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha fatto seguito la pubblicazione della Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015, con la quale, per consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE – RATA”;
– “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE – ACCONTO”;
– “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE – Sanzioni”;
– “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE – Interessi”.
I suddetti codici tributo sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello “F24 Enti pubblici”.
Fonte: www.tuttocamere.it
LA CEC-PAC E’ SOSPESA – In arrivo un solo standard per la posta certificata – Chiarimenti da AgID sulle fasi della progressiva cessazione
Con un comunicato, postato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il 17 dicembre 2014, è stato reso noto che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), che puó essere utilizzato solo per comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, sarebbe stato progressivamente sospeso per far convergere tutta la posta certificata sul sistema PEC.
A seguito della chiusura del servizio CEC-PAC, l’AgID ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale chiarimenti e una lista di FAQ per spiegare le fasi della progressiva cessazione.
Fino al 17 marzo 2015 le caselle CEC PAC opereranno normalmente, sarà cioè possibile sia inviare che ricevere nuovi messaggi.
Dal 18 marzo al 17 luglio 2015 non sarà più possibile inviare nuovi messaggi ma sarà comunque ancora possibile ricevere nuovi messaggi (ad esempio risposte a messaggi inviati prima del 18 marzo).
Dal 18 luglio al 17 settembre 2015 sarà possibile accedere alla propria casella solo per leggere (ed eventualmente salvare sul proprio PC) i messaggi già ricevuti.
Dal 18 settembre 2015 non sarà più possibile accedere alla propria casella.
La sospensione della casella di PostaCertificat@ non comporta la cancellazione del contenuto ma solo la sospensione del servizio di consegna della posta certificata alla casella bloccata e di accesso da parte dell’utente alla stessa. Le informazioni contenute verranno invece mantenute per 30 mesi.
Tutti gli utenti CEC-PAC che faranno richiesta potranno usufruire gratuitamente, per un anno, di un indirizzo di PEC rilasciato da uno dei gestori PEC accreditati presso AgID.
A partire dal secondo anno, per gli utenti che vorranno mantenere la PEC i costi da sostenere saranno quelli praticati sul mercato dai diversi gestori accreditati (attualmente i prezzi medi sono di circa 5 euro all’anno).
Non sarà possibile conservare il proprio indirizzo in quanto il dominio “@postacertificata.gov.it” è strettamente legato al servizio CEC PAC.
Al momento dell’attivazione dell’indirizzo PEC gratuito, l’utente potrà scegliere il nuovo indirizzo, considerando che questo in ogni caso avrà il suffisso del gestore del servizio PEC prescelto.
La PEC fornita in sostituzione della casella “@postacertificata.gov.it” non sarà una PEC-ID, così come non lo era la casella CEC-PAC.
Le modalità di richiesta del nuovo indirizzo di PEC saranno disponibili sui siti dell’AgID e PostaCertificat@
A tutti gli utenti di CEC-PAC sarà singolarmente inviata una comunicazione riepilogativa.
Per accedere alle FAQ clicca sul link riportato sotto.
http://snurl.com/29omex5
Per accedere al sito PostaCertificata@ clicca sul link riportato sotto.
https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot
Fonte: www.tuttocamere.it
Link Social, Informazioni e Ricerca
06.39.72.03.12
info@psclodio.com
Lun-Ven: 9:00-18:00